DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1949, n. 340
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 76 della Costituzione;
Visto l'art. 28, secondo comma, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici e per l'industria ed il commercio; Decreta:
CAPO I Predisposizione dei piani ed esecuzione delle costruzioni
Art. 1
Nel determinare i piani tecnico-finanziari delle costruzioni, il Comitato di attuazione stabilisce il costo massimo a vano delle costruzioni stesse tenendo conto di tutti gli elementi che lo costituiscono. Tale costo massimo deve essere contenuto, in ogni caso, nel limite di L.400.000 per ogni vano, che potra' essere superato solo qualora si verifichino apprezzabili variazioni nel livello dei costi delle costruzioni rispetto a quello medio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui per la costruzione di determinati alloggi vengano concesse gratuitamente le aree o vengano concesse altre agevolazioni, il costo massimo potra' essere in conseguenza ridotto.
Art. 2
I piani di costruzione e di ripartizione di cui agli articoli 1 e 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonche' il piano iniziale di cui all'art. 4 del presente decreto, devono essere sottoposti, dal Comitato di attuazione, all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Solo dopo l'approvazione i piani divengono esecutivi.
Art. 3
Nei piani annuali previsti dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ed in quello iniziale previsto dall'art. 4 del presente decreto, il Comitato di attuazione deve indicare gli enti, le aziende e cooperative, incaricati delle costruzioni, e, per ciascuno di essi, il numero degli alloggi da costruire ed i termini di inizio e di ultimazione delle costruzioni. Gli enti, le cooperative e le aziende di cui al comma precedente, che non inizino i singoli lavori di costruzione entro le date determinate nel piano, possono essere esclusi dall'attuazione del piano stesso. In tal caso, come anche nel caso in cui gli enti non accettino l'incarico delle costruzioni, il Comitato di attuazione provvede alle necessarie modifiche del piano di ripartizione, incaricando direttamente la Gestione "Ina-Casa", ovvero indicando altri enti cui dovranno essere affidati i lavori, in sostituzione degli enti, della aziende o cooperative escluse.
Art. 4
Per la prima attuazione della, legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' predisposto un piano iniziale di costruzione di immediata esecuzione, rispettando il criterio di riparto delle costruzioni stesse previsto dall'ultimo comma dell'art. 10 della legge predetta. All'esecuzione del piano di cui al comma precedente si provvede con la prima annualita' di 15 miliardi di lire afferenti all'esercizio 1948-49 da versarsi dallo Stato alla Gestione, nonche' con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori inerenti al periodo sopra indicato. La Gestione curera', compatibilmente con le esigenze tecniche e con l'andamento stagionale, di incrementare i lavori, laddove l'attivita' edilizia privata subisca un rallentamento.
Art. 5
Ai fini della predisposizione del piano generale previsto dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dei piani annuali di ripartizione, il Comitato di attuazione ha facolta' di richiedere al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e a tutte le altre Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, nonche' agli Istituti per le case popolari, all'I.N.C.I.S., e a tutti gli altri Enti di diritto pubblico che comunque svolgano attivita' edilizia, notizie, dati e programmi di costruzione e di piani edilizi in via di attuazione. Il Comitato ha altresi' facolta' di richiedere all'Istituto centrale di statistica e ai Servizi statistici delle Amministrazioni statali, regionali, provinciali, comunali e degli Enti pubblici dati statistici sulla occupazione operaia, sull'indice di affollamento in ogni Comune e sull'entita' delle distruzioni belliche, nonche' tutte quelle altre notizie relative al mercato delle abitazioni, al valore e alla disponibilita' delle aree edificabili, allo stato dell'urbanesimo e alle necessita' della popolazione lavoratrice. Il Comitato di attuazione ha facolta' di chiedere al Consiglio nazionale delle ricerche dati ed assistenza per la risoluzione di problemi inerenti alla piu' razionale ed economica costruzione delle case.
Art. 6
L'assegnazione della costruzione degli alloggi agli istituti ed enti indicati dal Comitato di attuazione nonche' alle aziende o cooperative autorizzate a costruire direttamente e' fatta dal Consiglio direttivo previo esame dei progetti di costruzione. I capitolati di appalto dovranno uniformarsi a quello generale per le opere di conto del Ministero dei lavori pubblici. Tuttavia, in relazione all'importanza e all'attivita' degli enti, aziende e cooperative incaricati delle costruzioni, potranno essere adottati i capitolati per essi vigenti o quegli altri essi intendano riferirsi sempreche' riconosciuti idonei dal Consiglio direttivo. Allo scopo di ottenere la perfetta e tempestiva esecuzione del piano di costruzione nei limiti segnati dal Comitato di attuazione, nei capitolati di appalto il Consiglio direttivo dovra' fissare in modo precise e tassativo i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori appaltati, la decadenza nei casi piu' gravi di inosservanza del contratto, nonche' le penalita' per i ritardi nella esecuzione dei lavori.
Art. 7
La gestione dei lavori spetta agli enti, aziende e cooperative incaricati delle costruzioni, che ne rispondono a tutti gli effetti verso la Gestione "Ina-Casa,". La vigilanza sui lavori, nonche' i collaudi dei lavori stessi, spettano alla Gestione "Ina-Casa", che a tal fine si potra' avvalere di professionisti di fiducia del Consiglio direttivo. Gli organi tecnici e le persone singole debbono presentare periodicamente delle relazioni sullo stato di esecuzione dei lavori. Sulla, base degli elementi forniti ed in relazione allo stato di avanzamento delle costruzioni, il Consiglio direttivo dispone il pagamento delle rate di finanziamento delle costruzioni stesse agli enti assegnatari, nei termini fissati dalle singole convenzioni. Spetta al Comitato di attuazione la vigilanza generale sui regolare e progressivo svolgimento del piani di costruzione predisposti. A tal fine esso potra' avvalersi di professionisti di propria fiducia. I professionisti di fiducia saranno compensati in base a tariffe previamente determinate.
Art. 8
Nella ripartizione delle costruzioni nelle singole localita', compatibilmente con le disponibilita' delle aree edificabili e con la esigenza della limitazione dei costi si avra' cura di distribuire gli edifici nei vari quartieri o rioni.
Art. 9
L'autorizzazione alle aziende o cooperative a costruire direttamente potra' essere concessa solo qualora, risulti che sono stati regolarmente versati I contributi maturati e dalle stesse dovuti per i dipendenti della azienda o per i lavoratori soci della cooperativa. La somma che le singole aziende o cooperative possono essere autorizzate ad Impiegare nelle costruzioni dirette, non deve superare l'ammontare complessivo risultante dall'importo dei seguenti contributi dovuti alla gestione "Ina-Casa," nel periodo intercorrente fra la data dell'inizio dei lavori e quella del 31 marzo 1956: a) Importo pari ai nove decimi dei contributi dovuti dal lavoratori dipendenti dalle aziende o soci delle cooperative autorizzate; b) importo pari ai nove decimi dei contributi dovuti dalle aziende presso le quali i lavoratori di cui alla lettera a) prestano la loro opera; c) importo dovuto dallo Stato per contributi di cui all'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, che si maturino rispetto all'ammontare dei contributi di cui alle lettere a) e b); d) importo dovuto dallo Stato per contributi calcolati ai sensi dell'art. 22 della legge suddetta, che si maturino fino al 31 marzo 1956. La somma complessiva da impiegare nelle costruzioni e' calcolata, tenendo conto ai fini del calcolo dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, della retribuzione complessiva dei lavoratori dipendenti dalle aziende o soci delle cooperative al momento della richiesta di autorizzazione a costruire direttamente.
Art. 10
Per le aziende o cooperative che siano autorizzate a costruire alloggi per un importo inferiore a quello complessivo calcolato in base alle disposizioni contenute nel precedente articolo, il Consiglio direttivo, nel concedere la eventuale sospensione del versamento dei contributi o la riscossione diretta, determina l'ammontare dei contributi per il quale viene ammesso lo scarico a favore delle aziende o il versamento diretto alle cooperative, per ciascuna scadenza. Il Consiglio direttivo determina tale ammontare ripartendo tra le scadenze contributive l'importo complessivo del programma autorizzato. Le aziende autorizzate alla costruzione diretta ed alla sospensione totale o parziale del versamento dei contributi sono obbligate a presentare alla Gestione "Ina-Casa", allo scadere di ogni semestre, il rendiconto dei contributi relativi ai propri dipendenti, pena l'immediata decadenza dalla sospensione dei versamenti. Qualora dall'esame degli stati di avanzamento del lavori non risulti che le costruzioni vengano eseguite nel tempo e con l'impiego di fondi previsti per il corrispondente periodo nel programma autorizzato, il Consiglio direttivo puo' revocare l'autorizzazione, eventualmente gia' concessa, della sospensione del versamento dei contributi.
Art. 11
Nel caso in cui sia stata concessa l'autorizzazione a costruire direttamente, le aziende e le cooperative sono tenute ad anticipare i fondi necessari per le costruzioni, nei limiti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 del presente decreto. Qualora non sia stata autorizzata la sospensione del versamento dei contributi da parte delle aziende o la riscossione diretta dei contributi stessi da parte delle cooperative, la Gestione "Ina-Casa" corrisponde, alla fine di ogni semestre: a) limitatamente alle quote di cui e' stato autorizzato l'impiego, i contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori dopo l'inizio dei lavori; b) in base allo stato di avanzamento del lavori da approvarsi dalla Gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 5, lettera a), della legge 28 febbraio 1949, n. 43; c) in base allo stato di avanzamento del lavori dai approvarsi dalla Gestione, i contributi statali maturati ai sensi dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1949, n. 48. Qualora sia stata autorizzata la sospensione del versamento dei contributi da parte delle aziende o la riscossione diretta da parte delle cooperative, la corresponsione da parte della Gestione "Ina-Casa" dei contributi di cui al precedente comma sara' limitata alla eventuale eccedenza dell'importo dei fondi impiegati nelle costruzioni rispetto all'ammontare complessivo ammesso a scarico delle aziende o alla riscossione diretta da parte delle cooperative. La Gestione "Ina-Casa" puo' trattenere, sui versamenti di cui al precedente comma, le eventuali eccedenze, risultanti dai rendiconti semestrali previsti dal precedente art. 10, dei contributi dovuti dalle aziende rispetto all'ammontare per il quale sia stata autorizzata la sospensione dei versamenti, qualora le aziende non abbiano regolarmente e tempestivamente provveduto al versamento del relativo importo, a norma di legge, agli enti incaricati della riscossione e salva in ogni caso l'applicazione delle penalita' di legge. Dopo il collaudo dei lavori si provvede al regolamento dei conti fra la Gestione "Ina-Casa" e le aziende o cooperative, tenendo conto, entro i limiti massimi fissati dal Comitato, dei capitali impiegati dalle aziende o cooperative per le costruzioni, dei contributi effettivamente dovuti dai lavoratori e dalle aziende e dei versamenti effettuati dalla Gestione "Ina-Casa" ai sensi del secondo comma, lettere b) e c). Le aziende restano obbligate a versare non oltre il termine di giorni dieci dalla notifica del conguaglio, i contributi dovuti in proprio e quelli dei lavoratori, per la parte che non risulta conteggiata in sede di regolamento dei conti. In caso di inosservanza, le aziende sono soggette alle sanzioni previste dagli articoli 7 e 26 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.
Art. 12
Qualora, le aziende o cooperative, che abbiano avuto l'autorizzazione a costruire direttamente, non compiano le costruzioni entro il 31 marzo 1952, la Gestione "Ina-Casa" potra' sostituirsi alle aziende e cooperative stesse per la ultimazione delle costruzioni. In tal caso il regolamento del conti previsto dall'articolo precedente si effettua al momento della sostituzione. Per le assegnazioni degli alloggi alla cui costruzione siano state autorizzate le aziende o cooperative, per le quali operi la sostituzione prevista dal primo comma del presente articolo, non si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Restano tuttavia salvi gli effetti delle assegnazioni gia' effettuate alla data della sostituzione.
CAPO II Assegnazione degli alloggi
Art. 13
Possono prenotarsi per l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita tutti i lavoratori che: a) abbiano versato almeno una mensilita' di contributi all'atto della prenotazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43; b) prestino abitualmente la loro opera nella circoscrizione della zona nella quale, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato di attuazione, si fanno le costruzioni; c) non siano proprietari di un alloggio nella circoscrizione della zona di cui alla lettera b) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione stessa. Le domande per ottenere l'assegnazione di un alloggio in locazione possono essere presentate da tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni previste alle precedenti lettere a) e b) e che, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio, non ne possano usufruire per cause non imputabili alla loro volonta'. Il numero dei vani per il quale e' ammessa la prenotazione di un alloggio con promessa, di vendita o la richiesta di assegnazione in locazione, non deve superare, in ogni caso, il numero dei componenti il nucleo familiare del richiedente piu' uno. Gli interessati sono tenuti ad indicare nella, domanda i datori di lavoro presso i quali hanno prestato la loro opera posteriormente alla data, del 31 marzo 1949. Il lavoratore che abbia gia' ottenuto dalla Gestione "Ina-Casa" l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita e ne abbia effettuata la cessione ai sensi dell'art. 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, o sia incorso nella decadenza prevista dall'art. 17, comma secondo, della legge stessa, non puo' concorrere all'assegnazione di altro alloggio con promessa di vendita o in locazione.
Art. 14
La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, sia con promessa di vendita che in locazione, e' fatta da una Commissione provinciale istituita con decreto del prefetto. ((La Commissione provinciale e' composta: 1) da un magistrato in attivita' di servizio o a riposo, presidente, designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio; 2) da un magistrato a riposo, vice presidente, pure designato dal presidente della Corte d'appello competente per territorio; 3) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato; 4) da un rappresentante della gestione I.N.A. Casa; 5)da un rappresentante dell'intendenza di finanza; 6) da due rappresentanti dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro delle categorie interessate ai sensi dell'art. 5 della legge 28 febbraio 1949, n. 48, scelti dal prefetto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali locali. In caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di presidente sono disimpegnate dal vice-presidente. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Per ognuna delle categorie, di cui ai numeri 4), 5) e 6), sono nominati, per ciascuna Commissione, i rispettivi membri supplenti in numero eguale ai rappresentanti effettivi. Il prefetto, tenuto conto del numero degli abitanti e della entita' del lavoro da svolgere per l'assegnazione degli alloggi, puo' con suo decreto istituire, in luogo di una unica Commissione provinciale, piu' Commissioni, composte come indicato ai commi precedenti, aventi ciascuna competenza su parte del territorio della Provincia)). Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un impiegato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Art. 15
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