LEGGE 5 luglio 1949, n. 341
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, già, disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, è ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1949 EINAUDI Da GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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