DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949, n. 342
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni; Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale viene riconosciuto l'Ente autonomo denominato "Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca", con sede in Ancona, e se ne approva lo statuto; Ritenuta la opportunita' di modificare il suddetto statuto; Vista la deliberazione 24 gennaio 1949 del Consiglio di amministrazione dell'Ente sopraindicato Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e commercio; Decreta: L'Ente di cui nelle premesse assume la denominazione "Fiera di Ancona - Mostra mercato nazionale della pesca e della caccia,". E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Ancona - Mostra mercato nazionale della pesca e della caccia", con sede in Ancona, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato col regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497. L'allegato statuto, composto di dieci articoli, sara' vistato dal Ministro per l'industria e commercio.
EINAUDI LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1949
Atti del Governo, registro n. 28, foglio n. 149. - FRASCA
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona- art. 1
Statuto dell'Ente autonomo "Fiera di Ancona" Art. 1. La "Fiera di Ancona - Mostra mercato nazionale della pesca e della caccia", gia' eretta in Ente morale con regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, ha gli scopi seguenti: a) provvedere ogni anno dal 15 luglio al 15 agosto, alla attuazione di una mostra nazionale delle attivita' relative alla pesca e alla caccia, o comunque ad esse connesse; b) promuovere e perfezionare un centro di contrattazione ed una base campionaria, nella citta' di Ancona, per l'incremento della pesca e della caccia e delle industrie connesse; c) potenziare tutte le iniziative di carattere pubblicitario, propagandistico commerciale, sportivo, nazionale ed estero, dirette a sviluppare l'attivita' e diffondere i prodotti della pesca e della caccia e delle industrie inerenti; d) organizzare riunioni e convegni, gare e mostre particolari per la trattazione e lo studio dei problemi relativi alle attivita' di cui sopra.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona- art. 2
Art. 2. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dall'attivo risultante dall'inventario, quale e' alla data di approvazione del presente statuto; b) dalle risultanze attive di esercizio, per la quota parte riservata in aumento del patrimonio dal presente statuto; c) dalle oblazioni offerte a tal fine.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona- art. 3
Art. 3. L'Ente e' amministrato: a) dal presidente; b) dal Consiglio generale e sua Giunta esecutiva.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona- art. 4
Art. 4. Il presidente e' nominato, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, dal Presidente del Consiglio dei Ministri; dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Egli rappresenta l'Ente a tutti gli effetti, convoca e presiede le sedute del Consiglio generale e della Giunta esecutiva; sottoscrive gli atti emanati dall'Ente. Su proposta e designazione del presidente dell'Ente, viene nominato dal Ministro per l'industria e commercio un vice presidente che coadiuva il presidente e lo supplisce per delega di esso, in caso di assenza o di impedimento. Il vice presidente scade con lo scadere dei componenti il Consiglio generale. Il segretario generale e' nominato, su proposta del presidente, sentita la Giunta esecutiva, dal Ministro per l'industria e commercio; egli e' il capo degli uffici del personale, assume le funzioni di segretario del Consiglio generale e della Giunta esecutiva, curando l'esecuzione delle loro deliberazioni, ed ha il compito della preparazione e dell'organizzazione delle mostre in base alle direttive della Giunta esecutiva.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona- art. 5
Art. 5. Il Consiglio generale, da nominarsi mediante decreto del Ministro per l'industria e commercio, e' composto oltre il presidente ed il vice presidente, dai seguenti membri: uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio; uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri; uno in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste; uno in rappresentanza del Ministero della marina mercantile; uno in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici; quattro in rappresentanza rispettivamente degli Industriali, dei commercianti, degli agricoltori e degli artigiani; tre in rappresentanza dei lavoratori dell'industria, del commercio e della gente del mare; uno designato dalla Federazione nazionale della caccia; uno in rappresentanza degli esercenti la pesca e l'acquicoltura delle acque interne, designato dal Ministro per l'agricoltura e foreste; uno per ciascuno degli Enti fondatori: a) comune di Ancona; b) provincia di Ancona; c) Camera di commercio, Industria e agricoltura di Ancona; d) Cassa di risparmio Anconitana. E' in facolta' del presidente di designare due persone particolarmente competenti in materia di pesca e di caccia e problemi inerenti. Sara' considerato fondatore ogni Ente o Associazione che conferisca al patrimonio una quota non inferiore alle L. 500.000, da versare in una sola volta e che venga ammesso come tale con delibera del Consiglio. I membri restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Consiglio generale ha i piu' ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, ne fissa le direttive, delibera sulle azioni da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari. Le funzioni del presidente, del vice presidente e dei membri del Consiglio generale sono gratuite. Il Consiglio viene convocato due volte all'anno In via ordinaria dal presidente, per l'approvazione del bilanci ed in via straordinaria ogni volta che egli lo ritenga opportuno, o che la maggioranza dei componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza, indicando i motivi della richiesta convocazione. Nel caso di vacanza, gli Enti componenti verranno Invitati per provvedere alla sostituzione. Il Consiglio generale e la Giunta esecutiva potranno valersi della collaborazione di esperti.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona- art. 6
Art. 6. La Giunta esecutiva e' composta dal presidente e dal vice presidente dell'Ente e da cinque membri eletti dal Consiglio tra i suoi componenti. La Giunta provvede alla esecuzione dei deliberati del Consiglio generale e all'ordinaria gestione dell'Ente; puo' anche sostituirsi al Consiglio per quegli atti di gestione straordinaria che rivestano carattere di urgenza, salvo ratifica da parte del Consiglio nella sua prima adunanza.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona- art. 7
Art. 7. Il Collegio dei sindaci revisori e' nominato con decreto del. Ministro per l'industria e il commercio ed e' composto di tre membri: uno in rappresentanza, del Ministero dell'industria e commercio, con funzioni di presidente; uno in rappresentanza del comune di Ancona; uno in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona. Due revisori supplenti saranno nominati su designazione l'uno dell'Amministrazione provinciale di Ancona e l'altro dalla Cassa di risparmio Anconitana. I revisori dei conti durano in carica tre anni.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona- art. 8
Art. 8. L'esercizio finanziario segue l'anno solare. I relativi bilanci, consuntivo e preventivo, vanno sottoposti all'approvazione del Ministero dell'industria e commercio, e cosi' pure le deliberazioni che impegnino il bilancio dell'Ente per piu' di un esercizio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona- art. 9
Art. 9. Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute per: il 40% in aumento al patrimonio; il 50% per la costituzione della riserva; il 10% a disposizione della Giunta, anche per eventuali gratificazioni ai collaboratori dell'Ente.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Ancona- art. 10
Art. 10. L'Ente potra' essere sciolto e messo in liquidazione con deliberazione del Consiglio generale, con i voti di almeno 4/5 di consiglieri in carica. Lo scioglimento e messa In liquidazione potranno aver luogo anche per determinazione del Ministro per l'industria e commercio, a seguito di manifesta impossibilita' di raggiungimento dei fini e per ragioni di pubblico Interesse. In ogni caso spetta allo stesso Ministro la nomina del liquidatore. Il patrimonio netto andra' al comune di Ancona. Visto, il Ministro per l'industria e commercio LOMBARDO
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