LEGGE 12 maggio 1949, n. 351

Type Legge
Publication 1949-05-12
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Con effetto dal 1 ottobre 1947 i capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima per i corsi di carattere didattico indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.