LEGGE 12 maggio 1949, n. 351
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Con effetto dal 1 ottobre 1947 i capitani di corvetta possono essere ammessi all'Istituto di guerra marittima per i corsi di carattere didattico indipendentemente dall'aver compiuto il periodo minimo di comando navale prescritto per l'avanzamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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