LEGGE 25 giugno 1949, n. 353
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I contratti, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici a coltivatore diretto sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50. Alla proroga di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 9 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, e negli articoli 9 e 11 della legge 4 agosto 1948, n. 1094. Le disposizioni del primo comma si applicano all'affittuario, il quale coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.
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