LEGGE 30 giugno 1949, n. 365

Type Legge
Publication 1949-06-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I cancellieri e segretari giudiziari, che abbiano compiuto 70 anni di età, sono collocati a riposo di ufficio, salvo ogni diritto alla pensione o indennità a termini di legge.

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