LEGGE 19 maggio 1949, n. 373
La Camera dei deputati ed il Senato della. Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 5 del regio decreto-legge 30 agosto 1926, n. 1524, è sostituito dal seguente: "Gli appartamenti di proprietà della Cooperativa edilizia "Aurelia" a suo tempo concessi in affitto agli impiegati del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione in numero non inferiore al quarto di quelli costruiti dalla predetta Cooperativa, s'intendono concessi in assegnazione agli attuali affittuari, con gli stessi diritti ed obblighi pertinenti agli assegnatari degli altri appartamenti della Cooperativa medesima". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 maggio 1949 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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