LEGGE 18 giugno 1949, n. 385
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera, esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948: a) Trattato di amicizia, commercio e navigazione; b) Protocollo di firma c) Protocollo addizionale; d) Scambio di Note.
Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - GRASSI - SCELBA - PELLA - VANONI - LOMBARDO - PACCIARDI SARAGAT - BERTONE - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Trattato-art. I
Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America. La Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, desiderando rafforzare i rapporti pacifici ed i vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi e promuovere relazioni piu' strette tra i loro rispettivi territori mediante disposizioni corrispondenti alle aspirazioni spirituali, culturali, economiche e commerciali dei loro popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione basato in generale ed in modo incondizionato sui principi del trattamento nazionale e di quello della nazione piu' favorita e per questi scopi hanno designato come rispettivi Plenipotenziari, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'Onorevole CARLO SFORZA, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, e, IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA: il Signor JAMES CLEMENT DUNN, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario degli Stati Uniti d'America presso la Repubblica italiana i quali, avendo notificato l'un l'altro i loro pieni poteri ed avendoli trovati nelle forme dovute, hanno concordato sui seguenti articoli: Articolo I 1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di entrare nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e di risiedere e viaggiare liberamente in detti territori. 2. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di esercitare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza alcuna interferenza ed in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini di detta altra Alta Parte Contraente: a) svolgere attivita' commerciali, industriali, di trasformazione, finanziarie, scientifiche, educative, religiose, filantropiche e attivita' professionali, eccettuato l'esercizio della professione legale; b) acquistare, possedere, costruire o prendere in affitto ed occupare edifici appropriati, e prendere in affitto terreni adatti, per uso di abitazione o commerciale, industriale, di trasformazione, finanziario, professionale, scientifico, educativo, religioso, filantropico e mortuario; c) impiegare agenti e dipendenti di loro scelta, prescindendo dalla loro nazionalita' d) fare qualunque cosa inerente o necessaria al godimento dei predetti diritti o privilegi. 3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, inoltre, non riceveranno in alcun caso, relativamente alle materie di cui ai paragrafi 1 e 2 di questo Articolo, un trattamento meno favorevole di quello che sia o possa essere accordato in avvenire ai cittadini di qualsiasi terzo Paese. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non saranno interpretate nel senso di impedire a ciascuna Alta Parte Contraente l'esercizio di una ragionevole sorveglianza sui movimenti e sul soggiorno di stranieri entro i propri territori ne' di impedire l'applicazione di misure di esclusione o di espulsione di stranieri per motivi d'ordine pubblico, moralita', sanita' o sicurezza.
Trattato-art. II
Articolo II 1. L'espressione "persone giuridiche ed associazioni" usata, nel presente Trattato significhera' le persone giuridiche, le societa' commerciali e civili e gli altri enti ed associazioni, a responsabilita' limitata od illimitata ed a scopo di lucro o meno, che siano stati o possano essere creati od organizzati in avvenire a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti. 2. Le persone giuridiche ed associazioni create od organizzate a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori di ciascuna Alta Parte Contraente, saranno considerate persone giuridiche ed associazioni della detta Alta Parte Contraente ed il loro stato giuridico sara' riconosciuto entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente sia che vi abbiano, o meno, sedi, filiali od agenzie permanenti. 3. Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di esercitare, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza, interferenza, in conformita' con le leggi ed i regolamenti vigenti, tutti i diritti e privilegi indicati al paragrafo 2 dell'Articolo I, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Parte Contraente. La disposizione che precede, come pure tutte le altre disposizioni del presente Trattato, che accordano alle persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana diritti e privilegi a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America, saranno interpretate nel senso che esse accordano tali diritti e privilegi in qualunque Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali tali diritti e privilegi sono o potranno essere ivi accordati in avvenire alle persone giuridiche od associazioni create od organizzate in altri Stati, territori o possedimenti degli Stati Uniti d'America. 4. In nessun caso, inoltre, le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente riceveranno, relativamente alle materie cui si riferisce il presente Articolo, un trattamento meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.
Trattato-art. III
Articolo III 1. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno nei territori dell'altra Alta, Parte Contraente e in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, diritti e privilegi relativi alla, organizzazione di persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente ed alla partecipazione nelle medesime, compresi quelli relativi alla, loro formazione e registrazione, nonche' all'acquisto, al possesso ed alla vendita di azioni, come pure - nel caso dei cittadini - all'assunzione di cariche direttive ed esecutive, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini ed alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente organizzate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta, Parte Contraente conformemente ai diritti e privilegi indicati nei presente paragrafo - o nelle quali partecipino cittadini e persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente - e che siano controllate da detti cittadini e persone giuridiche ed associazioni avranno facolta' di esercitare le funzioni per le quali sono create od organizzate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni similmente organizzate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese - o nelle quali partecipino cittadini e persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese - e che siano controllate dai medesimi. 2. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta', in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, di organizzare, controllare e dirigere persone giuridiche ed associazioni della detta altra Alta Parte Contraente che svolgano attivita' commerciali, industriali, di trasformazione, minerarie, educative, filantropiche, religiose e scientifiche. Le persone giuridiche ed associazioni controllate dai cittadini e dalle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta, Parte Contraente e create od organizzate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente avranno facolta' di svolgervi le predette attivita', in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente controllate dai propri cittadini e dalle proprie persone giuridiche ed associazioni.
Trattato-art. IV
Articolo IV. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna alla Parte Contraente avranno facolta' nei territori dell'altra. Alta Parte Contraente di eseguire ricerche e di sfruttare le risorse minerarie, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.
Trattato-art. V
Articolo V 1. Saranno costantemente garantite ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, protezione e sicurezza per le loro persone e beni ed essi godranno sotto questo riguardo della piena protezione e sicurezza sancite dal diritto internazionale. A tal fine le persone accusate di reati saranno prontamente tradotte in giudizio e godranno tutti i diritti e privilegi accordati o che potranno essere accordati in avvenire dalle leggi e dai regolamenti vigenti; i cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, finche' saranno detenuti dalle autorita' dell'altra Alta Parte Contraente, riceveranno un trattamento ragionevole ed umano. Il termine "cittadini" usato nel presente paragrafo, in quanto suscettibile di applicazione riguardo ai beni, sara' interpretato in modo da comprendere gli enti e le persone giuridiche ed associazioni. 2. I beni dei cittadini e delle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno espropriati entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza una debita procedura legale e senza il pronto pagamento di giusto ed effettivo indennizzo. Coloro che riceveranno un siffatto indennizzo avranno facolta', in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti cime non siano incompatibili con il paragrafo 3 dell'art. XVII del presente Trattato di ritirare senza interferenze detto indennizzo ottenendo divise estere nella valuta, dell'Alta Parte Contraente cui appartengono detti cittadini o dette persone giuridiche ed associazioni, alle condizioni piu' favorevoli applicabili a detta valuta al momento dell'esproprio dei beni e con esenzione da ogni tassa od imposta di trasferimento o di rimessa, a condizione che la domanda per la concessione di detta valuta sia fatta entro un anno dal ricevimento dell'indennizzo al quale si riferisce. 3. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno protezione e sicurezza nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, per quanto riguarda le materie indicate nei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, dietro osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, non inferiori alla protezione e sicurezza accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed azioni di detta altra Alta Parte Contraente e non inferiori a quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Inoltre, in tutte le questioni relative al trapasso di imprese dalla proprieta' privata alla proprieta' pubblica nonche' al passaggio di tali imprese sotto il controllo pubblico le imprese in cui cittadini e persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente abbiano un interesse notevole riceveranno, entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire a imprese similari nelle quali cittadini e persone giuridiche ed associazioni i di detta altra Alta Parte Contraente abbiano un interesse notevole e non meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire ad imprese similari nelle quali cittadini e persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese abbiano un interesse notevole. 4. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente potranno liberamente adire l'autorita' giudiziaria ordinaria ed i tribunali ed autorita' amministrativi entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, in tutti i gradi di giurisdizione stabiliti dalla legge, sia come attori che come convenuti per la tutela dei loro diritti saranno liberi di scegliere ed impiegare avvocati e rappresentanti per la tutela dei loro diritti, sia come attori che come convenuti, innanzi tali autorita' giudiziarie ordinarie e tribunali ed autorita' amministrative e avranno facolta' di esercitare tutti questi diritti e privilegi, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire a i cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente e non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Inoltre, le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che non svolgano attivita' d'affari o attivita' senza scopo di lucro entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, avranno facolta' di esercitare i diritti ed i privilegi concessi a tenore della frase precedente senza che venga richiesta alcuna registrazione o altra analoga formalita'.
Trattato-art. VI
Articolo VI Le abitazioni, i magazzini, le fabbriche, i negozi ed altri luoghi destinati al disbrigo d'affari nonche' tutti i locali ad essi pertinenti, dei cittadini e delle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, situati nei territori dell'altra, non saranno soggetti a molestie o ad accessi non consentiti dalla legge non saranno effettuate visite o perquisizioni in tali abitazioni, edifici o locali, ne' saranno esaminati o sottoposti ad ispezione libri, carte e conti che vi si trovino, salvo che nelle condizioni ed in conformita' a procedure non meno favorevoli delle condizioni e delle procedure prescritte per i cittadini e per le persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori della medesima. I cittadini o le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno in alcun caso trattati, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, in modo meno favorevole, per quanto riguarda le materie che precedono, dei cittadini o delle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Inoltre, qualunque visita, perquisizione, esame od ispezione che possa essere lecita in conformita' alla eccezione disposta dal presente Articolo, sara' effettuata, nei confronti degli occupanti di dette abitazioni. edifici o locali o della condotta ordinaria di qualsiasi affare od altra impresa, con il debito riguardo e in maniera da causare il minore disturbo possibile.
Trattato-art. VII
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