LEGGE 12 luglio 1949, n. 386
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
FORMULA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sono richiamate in vigore a partire dal 7 aprile 1949 e fino al 31 dicembre 1949.
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