DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1949, n. 387

Type DPR
Publication 1949-06-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, col quale e' stato giuridicamente riconosciuto l'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Visto il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 gennaio 1939, a. 290, concernente l'istituzione dei corsi per la, formazione ed 1, perfezionamento, dei lavoratori;

Visto il regio decreto 9 maggio 1939, n. 946, che ha approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio, modificato con regio decreto 24 luglio 1940, n. 1327;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1945, relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio;

Vista la deliberazione in data 13 dicembre 1948 del commissario straordinario dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio che porta modifiche agli articoli 3, 4, 7, 8, 14, 15 e 16 dello statuto dell'Ente;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche degli articoli 3, 4, 7, 8, 14, 15 e 16 dello statuto dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio di cui alla deliberazione del commissario straordinario dell'Ente stesso in data 13 dicembre 1948, nel testo allegato al presente decreto visto dal Ministro proponente. Ogni altra norma dello statuto contraria o incompatibile con le modifiche approvate e' abrogata.

EINAUDI FANFANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1949

Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 8. - FRASCA E.N.A.I.C. Ente Nazionale Addestramento Lavoratori Commercio

Verbale

Verbale di deliberazione Il sottoscritto prof. Giuseppe Sala nella sua qualita' di commissario straordinario dell'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio, nominato tale con decreto Ministeriale del 27 marzo 1915, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 12 aprile 1945; Visto lo statuto dell'Ente; Tenuto conto che le condizioni di fatto che ispirarono la composizione degli organi amministrativi dell'Ente stesso sono superate dalla nuova situazione politica sindacale, determinatasi nel Paese con la fine del regime fascista; Allo scopo di rendere piu' snelli, efficaci ed operanti gli organi amministrativi stessi; Avvalendosi di quanto disposto dall'art. 16 del decreto costitutivo dell'Ente, e dei poteri che gli derivano dalle sua attribuzioni commissariali; Delibera: Gli articoli 3, 4, 7, 8, 14, 15 e 16 dello statuto dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio, approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 936, sono sostituiti dai seguenti: Art. 3. - Sono organi dell'Ente: a) Il Consiglio di amministrazione; b) il presidente. Art. 4. - Il Consiglio di amministrazione e' composto, oltre Che dal presidente, dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: a) due rappresentanti del lavoratori del commercio; b) un rappresentante del lavoratori del turismo e della ospitalita'; c) un rappresentante del lavoratori dipendenti da aziende artigiane; d) due rappresentanti del commercianti; e) un rappresentante del datori di lavoro del turismo e dell'ospitalita'; f) un rappresentante degli esercenti aziende artigiane; g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, scelto fra i funzionari della Direzione generale dell'occupazione Interna e delle migrazioni; h) un rappresentante del Ministero della pubblica Istruzione, scelto fra i funzionari della Direzione generale dell'istruzione tecnica; i) due esperti in materia. I rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su designazione di quella delle rispettive organizzazioni a carattere nazionale che egli giudichi piu' rappresentative, tenuto conto della Importanza numerica e qualitativa delle medesime. Art. 7. - L'art. 7 e' soppresso. Art. 8. - Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e: a) ha la legale rappresentanza dell'Ente; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dello stesso; d) firma gli atti ed i documenti che importano un Impegno per l'Ente. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente. Il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione durano In carica due anni e possono essere confermati. Art. 14. - Le funzioni dei sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio costituito da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzioni di presidente, da un rappresentante dei lavoratori del commercio e da un rappresentante del commercianti designati dalle rispettive organizzazioni che il Ministero stesso giudichi piu' rappresentativa tenuto conto dell'importanza numerica e qualitativa delle medesime. Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Art. 15. - I sindaci verificano, nel corso di ciascun esercizio finanziario, la contabilita' e la cassa, con accertamenti almeno trimestrali. Alla fine dell'esercizio esaminano e controllano il conto consuntivo dell'esercizio stesso e lo accompagnano con una relazione. I sindaci devono partecipare a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione. Il loro voto e' consultivo. Art. 16. - Le modifiche al presente statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio di amministrazione ed ottenere l'approvazione al sensi di legge. Roma, addi' 13 dicembre 1948 Il commissario: prof. GIUSEPPE SALA Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale FANFANI

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