DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1949, n. 388

Type DPR
Publication 1949-06-22
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.), approvato con regio (decreto 6 giugno 1939, n. 1305;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1945, con il quale il dott.

Guglielmo Rizzo fu nominato commissario straordinario dell'E.N.A.S.A.R.C.O. con i poteri e le facolta' spettanti al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo dell'Ente;

Vista la delibera commissariale n. 66 del 15 novembre 1948, con la quale sono apportate alcune modifiche egli articoli 3, 4, 9 e 15 dello statuto predetto;

Ritenuta la opportunita' di apportare allo statuto le varianti proposte;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

E' approvata la delibera n. 66 del 15 novembre 1948 del commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.), nel testo allegato al presente decreto, visto dal Ministro proponente, con la quale sono apportate modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 15 e sono soppressi gli articoli 7 ed 8 ed il secondo comma dell'art. 10 dello statuto dell'E.N.A.S.A.R.C.O., approvato con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305.

EINAUDI FANFANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1949

Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 9. - FRASCA

Delibera

DELIBERA N. 66. Il giorno 15 novembre 1948 il commissario dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, dottor Guglielmo Rizzo, avvalendosi della facolta' concessagli dal decreto Ministeriale 30 marzo 1945; Visto l'art. 16 dello statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, approvato con decreto 6 giugno 1939, n. 1305; Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6451 del 25 ottobre 1948; Ritenuta la necessita' di modifiche allo statuto dell'Ente come sopra approvato; Delibera: A) Gli articoli 3, 4, 9, 15, sono sostituiti rispettivamente dal seguenti: Art. 3. - Sono organi dell'Ente: a) il Consiglio di amministrazione; b) il presidente. Art. 4. - Il Consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri i quali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: a) quattro rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio; b) un rappresentante delle aziende industriali; c) un rappresentante delle aziende commerciali; d) un rappresentante delle aziende cooperative; e) un funzionario del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I rappresentanti di cui alle lettere a), b), c) e d), sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale. I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Art. 9. - Il presidente dell'Ente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: a) ha la legale rappresentanza dell'Ente; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio di amministrazione; d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Ente. Il presidente in caso di assenza o di Impedimento puo' delegare le sue funzioni ad un membro del Consiglio di amministrazione. Il presidente dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Art. 15. - Le funzioni del sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio costituito da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzione di presidente da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio e da un rappresentante delle aziende designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale. Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. B) Gli articoli 7 e 8 e il secondo comma dell'art. 10 sono soppressi. Il Commissario: dott. GUGLIELMO RIZZO Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale FANFANI

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