DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1949, n. 393
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 290, concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori;
Visto il contratto collettivo del 25 ottobre 1938, pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 31 luglio 1939, fascicolo n. 208, relativo alla costituzione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;
Visto il decreto Ministeriale 9 novembre 1944, relativo alla, nomina del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria;
Vista la deliberazione commissariale in data 13 novembre 1948, n. 418, relativa al nuovo statuto dell'Istituto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
E' approvata la delibera n. 418 del 13 novembre 1948 del commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.) nel testo allegato al presente decreto, visto dal Ministro proponente, con la quale si approva il nuovo statuto dell'Istituto.
EINAUDI FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 10. - FRASCA
Statuto dell'istituto nazionale per l'addestramento dei lavoratori dell'industria- art. 1
DELIBERAZIONE N. 418. IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA. Visto il regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 290, concernente l'istituzione dei corsi per la formazione ed il perfezionamento dei lavoratori; Visto il contratto collettivo per la costituzione dell'Istituto nazionale fascista per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 31 luglio 1939, fascicolo 208; Viste le norme regolamentari approvate dal Consiglio di amministrazione dell'istituto nella riunione dell'11 ottobre 1939 in conformita' dell'art. 6 del sopracitato contratto collettivo, e tuttora vigenti e valide quali norme statutarie dell'istituto; Visto il decreto interministeriale del 7 dicembre 1939 rivolto a disciplinare il funzionamento dell'Istituto; Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1944 (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 16 novembre 1944) relativo alla nomina del commissario straordinario dell'Istituto; Visto l'art. 43 del decreto legislativo luogotenenziale del 23 novembre 1944, n. 369, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 16 dicembre 1944, che conferma la validita' delle norme contenute nei contratti collettivi di cui all'art. 10 della legge 3 aprile 1926, n. 563; Vista la deliberazione commissariale n. 258 del 15 gennaio 1947, che approva il regolamento per il personale dell'Istituto, la cui validita' si intende confermata a tutti gli effetti; Ritenuto che il commissario straordinario, riassumendo i poteri del presidente e degli organi collegiali d'amministrazione ed esecutivo ha la facolta' ed il potere di proporre agli organi competenti la riforma delle norme statutarie dell'Istituto, allo scopo di adeguarle alle attuali esigenze sociali e politiche della legislazione; Considerata l'urgenza, in relazione ai compiti che l'istituto e' chiamato ad assolvere, di addivenire alla definizione delle nuove norme statutarie dell'Istituto stesso; Delibera: Il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria e' il seguente: NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA Art. 1. L'Istituto nazionale per l'addestramento, ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria ha lo scopo di contribuire allo sviluppo ed al miglioramento della formazione professionale dei lavoratori dell'industria. A tal'uopo esso promuove e coordina in senso unitario le iniziative dirette all'addestramento delle maestranze per l'incremento ed il perfezionamento tecnico-professionale del lavoratori dell'industria.
Statuto - art. 2
Art. 2. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'I.N.A.P.L.I. si propone i seguenti compiti specifici: a) istituire, organizzare, coordinare i corsi di primo addestramento, qualificazione, specializzazione, perfezionamento per i lavoratori dell'industria, previsti dalla [legge 16 gennaio 1939, n. 290](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1939-01-16;290), in conformita' a piani annuali opportunamente e tempestivamente predisposti; b) curare che i giovani i quali, terminate le scuole professionali, siano in attesa di essere collocati, possano conservare e perfezionare le acquisite capacita' professionali; c) provvedere all'amministrazione di speciali fondi costituiti da elargizioni per il raggiungimento di determinati scopi, rientranti nei compiti statutari dell'Ente; c) promuovere e assecondare ogni altra utile iniziativa intesa al miglioramento della preparazione professionale delle maestranze, nonche' alla gestione di eventuali provvidenze interessanti gli allievi dei corsi.
Statuto - art. 3
Art. 3. L'istituto nazionale per l'addestramento ed Il perfezionamento dei lavoratori dell'industria ha sede in Roma.
Statuto - art. 4
Art. 4. Gli organi dell'Istituto sono: a) Il Consiglio di amministrazione; b) Il presidente.
Statuto - art. 5
Art. 5. Il Consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: a) tre rappresentanti dei lavoratori dell'industria; b) due rappresentanti degli industriali; c) un rappresentante degli esercenti di aziende artigiane; d) un rappresentante dirigenti aziende industriali; e) dal direttore generale dell'occupazione interna e della migrazioni; f) dal direttore generale del rapporti di lavoro; g) dal direttore generale dell'istruzione tecnica. In attesa dell'attuazione dell'[art. 39 della Costituzione](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art39) i rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), d) sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra una terna di nomi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
Statuto - art. 6
Art. 6. Per la validita' del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti in carica. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voto prevale quello del presidente. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Statuto - art. 7
Art. 7. Spetta al Consiglio di amministrazione: a) di deliberare sulle direttive e sul provvedimenti rivolti all'attuazione dei fini istituzionali dell'Ente e su tutti i problemi di carattere generale concernenti l'organizzazione, l'amministrazione ed il funzionamento dell'Istituto; b) di deliberare non oltre il 31 marzo di ogni anno, sui rendiconti morali e finanziari e sul consuntivo dell'Istituto, non oltre il 30 settembre sul bilancio preventivo; c) di deliberare sulle proposte che ad esso siano presentate dal presidente; d) di deliberare sulle norme regolamentari per la esecuzione del presente statuto; e) di deliberare sull'impiego dei capitali dell'Istituto; f) di deliberare sulle eventuali modificazioni del presente statuto; g) di nominare il direttore dell'Istituto e, su proposta del presidente, di provvedere alla assunzione e alla revoca del personale ed alle misure disciplinari a suo carico; h) di adempiere tutte le altre attribuzioni previste da leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti autorita'.
Statuto - art. 8
Art. 8. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e: a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto; b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio di amministrazione e vigila sulla esecuzione delle sue deliberazioni; d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'istituto. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento, puo' delegare le sue funzioni ad un membro del Consiglio di amministrazione. Il presidente dura in carica due anni e puo' essere riconfermato.
Statuto - art. 9
Art. 9. Le funzioni dei sindaci dell'Istituto sono esercitate da un Collegio costituito da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, da un rappresentante del lavoratori dell'industria e da un rappresentante degli industriali designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale. Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
Statuto - art. 10
Art. 10. Il direttore, nominato dal Consiglio di amministrazione in conformita' dell'art. 7, lettera g): a) sovraintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Istituto; b) cura la esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi collegiali, in base alle Istruzioni del presidente; c) esercita le funzioni che gli sono demandate dalle norme regolamentari del personale e quelle che gli fossero delegate dal presidente o altrimenti attribuite dal Consiglio di amministrazione. Il direttore partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione.
Statuto - art. 11
Art. 11. I rapporti di impiego e di lavoro tra l'Istituto e il personale sono disciplinati, in particolare, dal regolamento previsto dall'art. 3 della legge sul contratto d'impiego privato ([regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1924-11-13;1825)), approvato dal Consiglio di amministrazione.
Statuto - art. 12
Art. 12. Gli uffici esecutivi centrali dell'Istituto sono ordinati sulla base di o "Servizi". Le attribuzioni e la organizzazione interna di ciascun Servizio sono stabilite, e modificate quando e' necessario, per assicurare il regolare funzionamento dell'Istituto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.
Statuto - art. 13
Art. 13. L'organizzazione periferica dell'Istituto e' costituita fondamentalmente da "Ispettorati regionali". Potranno essere istituiti con deliberazione del Consiglio di amministrazione Ispettorati o Rappresentanze nei capiluoghi di provincia o in altra localita' particolarmente importanti in riguardo al compiti e all'attivita' dell'Istituto.
Statuto - art. 14
Art. 14. Il patrimonio dell'istituto e' costituito: a) dai beni immobili o mobili e dal valori che, per acquisti, lasciti e donazioni e per qualunque altro titolo, spettano all'Istituto; b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo fino a che non siano erogate.
Statuto - art. 15
Art. 15. All'inizio di ogni esercizio finanziario dovra' essere presentato al Consiglio di amministrazione l'inventario del patrimonio regolarmente compilato e debitamente aggiornato.
Statuto - art. 16
Art. 16. Le entrate dell'Ente sono costituite: a) dagli Interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali; b) da speciali contributi, da versare dalle categorie interessate al funzionamento dell'Ente e dalle loro organizzazioni, la cui misura sara' fissata con adeguati provvedimenti; c) dai finanziamenti dal fondo costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'[art. 5 del regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1939-04-24;1059~art5), nonche' dalle erogazioni fatte all'Istituto sugli avanzi delle gestioni degli assegni familiari; d) da ogni altra somma che venga conferita all'istituto e dalle somme da esso incassate per atti di liberalita' ed a qualsiasi titolo.
Statuto - art. 17
Art. 17. In caso di scioglimento dell'Istituto il liquidatore e' nominato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sara' devoluto a scopi di istruzione professionale a vantaggio delle stesse categorie di lavoratori per le quali venne costituito l'Istituto.
Statuto - art. 18
Art. 18. Per quanto non e' previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge. Il commissario straordinario: dott. ing. PAOLO LATTANZI Il direttore: dott. ing. LEONE CLERICI Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale FANFANI
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