DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1949, n. 399
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note effettuato in data 5 agosto 1948 tra il Ministro per gli affari esteri della Repubblica italiana ed il Segretario di Stato per gli affari esteri della Repubblica di San Marino, relativo alle norme per regolare, per il periodo di un anno, le importazioni di merci estere destinate alla Repubblica di San Marino e le esportazioni di merci sanmarinesi verso l'estero.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 5 agosto 1948.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - LOMBARDO - MERZAGORA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 luglio 1919
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 12. - FRASCA
Scambio di Note
Scambio di Note tra l'Italia e San Marino per Regolare le reciproche importazioni ed esportazioni N. 41/02002/149 Roma, 5 agosto 1948 Signor Segretario di Stato, Ho l'onore di comunicare che, per venire incontro, nell'attuale situazione degli approvvigionamenti, alle necessita' dell'economia sanmarinese, il Governo italiano e' venuto nella determinazione di proporre al Governo della Repubblica di San Marino che, a partire dalla data della presente e per il periodo di un anno, le importazioni di merci estere destinate alla Repubblica di San Marino e le esportazioni di merci sanmarinesi verso l'estero vengano regolate dalle seguenti norme provvisorie: 1. - Importazione nella Repubblica di San Marino di merci originarie e provenienti da terzi Paesi. a) Per le voci elencate nella lista A allegata e nei limiti dei quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati, le merci originarie e provenienti da terzi Paesi potranno essere introdotte nel territorio della Repubblica di San Marino in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'introduzione delle stesse merci destinate al territorio italiano. b) L'importazione delle merci suddette sara' effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sara' autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino, ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo Sanmarinese. c) Per tutte le altre merci non previste nella lista A succitata e eccedenti i quantitativi ivi indicati, l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino restera' soggetta alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per la introduzione delle stesse nel Territorio italiano. 2. - Esportazione verso terzi Paesi di merci originarie della Repubblica di San Marino. a) Per le voci elencate nella lista B allegata, le merci originarie dalla Repubblica di San Marino potranno essere esportate verso terzi Paesi in deroga alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie dall'Italia. b) L'esportazione delle merci suddette sara' effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sara' autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino e in base al certificato di origine rilasciato per le merci stesse dalle competenti Autorita' di detta Repubblica, ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo Sanmarinese. Il certificato di origine delle merci originarie della Repubblica di San Marino ammesse alla esportazione verso terzi Stati dovra' essere vidimato dall'Autorita' consolare italiana accreditata presso la Repubblica di San Marino. c) Per tutte le altre merci originarie e provenienti dalla Repubblica di San Marino, non previste nella lista B succitata, l'esportazione verso terzi Paesi restera' soggetta alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie o provenienti dall'Italia. 3. - Disposizioni di carattere generale. a) Le liste A e B potranno essere soggette a variazioni. Le variazioni proposte per il normale tramite delle rispettive Rappresentanze consolari saranno stabilite mediante accordi tra i due Governi. b) I contingenti delle merci indicate nella lista A si intendono automaticamente aumentati dei quantitativi che la Repubblica di San Marino potesse ottenere per "allocation" diretta. c) I contingenti della lista A non esauriti e le esportazioni preannunciate ma non eseguite nel periodo di validita' del presente Atto potranno essere rispettivamente utilizzati ed effettuate entro tre mesi dalla scadenza dell'Atto stesso. Se il Governo di San Marino e' d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta che l' E. V. vorra' farmi pervenire, costituiranno un accordo concluso in materia fra i due Governi. Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia alta considerazione. SFORZA Al Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino - SAN MARINO Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA N. 06595/A/464 San Marino, li 5 agosto 1948/1647 d. F. R. Eccellenza, Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di V. E. in data 5 agosto 1918 n. 41/02002/149 del seguente tenore: "Ho l'onore di comunicare che, per venire incontro nell'attuale situazione degli approvvigionamenti, alle necessita' dell'economia sanmarinese, il Governo italiano e' venuto nella determinazione di proporre al Governo della Repubblica di San Marino che, a partire dalla, data della presente e per il periodo di un anno, le importazioni di merci estere destinate alla Repubblica di San Marino e le esportazioni di merci sanmarinesi verso l'estero vengano regolate dalle seguenti norme provvisorie: 1. - Importazione nella Repubblica di San Marino di merci originarie e provenienti da terzi Paesi. a) Per le voci elencate nella lista A allegata e nei limiti dei quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati, le merci originarie e provenienti da terzi Paesi potranno essere introdotte nel territorio della Repubblica di San Marino in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'introduzione delle stesse merci destinate al territorio italiano. b) L'importazione delle merci suddette sara' effettuata presso la Dogana, di Rimini, che all'uopo sara' autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo Sanmarinese. c) Per tutte le altre merci non previste nella lista A succitata o eccedenti i quantitativi ivi indicati, l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino restera' soggetta alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per la introduzione delle stesse nel Territorio italiano. 2. - Esportazione verso terzi Paesi di merci originarie della Repubblica di San Marino. a) Per le voci elencate nella lista B allegata, le merci originarie dalla Repubblica di San Marino potranno essere esportate verso terzi Paesi in deroga alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie dall'Italia. b) L'esportazione delle merci suddette sara' effettuata, presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sara' autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino e in base al certificato di origine rilasciato per la merci stesse dalle competenti Autorita' di detta Repubblica, ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo Sanmarinese. Il certificato di origine delle merci originarie della Repubblica di San Marino ammesse alla esportazione verso terzi Paesi dovra' essere vidimato dall'Autorita' consolare italiana accreditata, presso la Repubblica di San Marino. c) Per tutte le altre merci originarie e provenienti dalla Repubblica di San Marino, non previste nella lista B succitata, l'esportazione verso terzi Paesi restera', soggetta alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie e provenienti dall'Italia. 3. - Disposizioni di carattere generale. a) Le liste A e B potranno essere soggette a variazioni. Le variazioni proposte per il normale tramite delle rispettive Rappresentanze consolari saranno stabilite mediante accordi tra i due Governi. b) I contingenti delle merci indicate nella lista A si intendono automaticamente aumentati dei quantitativi che la Repubblica di San Marino potesse ottenere per "allocation" diretta. c) I contingenti della lista A non esauriti e le esportazioni preannunciate ma non eseguite nel periodo di validita' del presente Atto potranno essere rispettivamente utilizzati ed effettuate entro tre mesi dalla scadenza dell'Atto stesso. Se il Governo di San Marino e' d'accordo su quanto precede, la presente lettera, e la risposta, che la S. V. vorra' farmi pervenire costituiranno un accordo concluso in materia fra i due Governi. Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia alta considerazione". Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri G. GIACOMINI A. S. E. il Ministro per gli Affari Esteri ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA LISTA A Merci da importare dall'estero nella Repubblica di San Marino Parte di provvedimento in formato grafico LISTA B Merci da esportare dalla Repubblica di San Marino - Armoniche e fisarmoniche - Armi da caccia - Articoli di abbigliamento - Ceramiche - Dolciumi - Animali da cortile - Maglierie - Medicinali - Mobili e serramenti - Salumi - Saponi - Spaghi e cordami - Pelliccerie - Vernici - Vini NB. - Non si da' luogo alla fissazione dei quantitativi di merci concesse all'esportazione, tali quantitativi rimanendo soltanto limitati dai certificati d'origine che dovranno accompagnare le merci stesse, debitamente vidimati dall'Autorita' Consolare italiana nella Repubblica di San Marino. Ho l'onore di informare V. E. che, salvi e riservati i diritti della Repubblica di San Marino ammessi dalla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, il Governo della Repubblica di San Marino e' d'accordo su quanto convenuto sulle note su pretrascritte. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia alta considerazione. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri G. GIACOMINI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
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