DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949, n. 412
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 11 della legge 9 agosto 1948, n. 1077;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Il Palazzo del Quirinale, assegnato in dotazione al Presidente della Repubblica dall'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e' costituito da tutti i fabbricati, giardini ed aree delimitati dalla piazza del Quirinale, dalle vie della Dataria, dal vicolo Scanderberg, dalla via dello Scalone, dalla via della Panetteria, dalla via del Lavatore, dalla via delle Scuderie, dalla via del Traforo, dalla via dei Giardini e dalla via del Quirinale. I fabbricati San Felice e Martinucci e collegata autorimessa, del pari assegnati in dotazione al Presidente della Repubblica dall'art. 1 della citata legge, sono costituiti da tutti i fabbricati, cortili ed aree delimitati da via della Dataria, dalla salita di Moatecavallo, dalla via XXIV Maggio, dal Palazzo Colonna, dalla Pontificia Universita' Gregoriana, dalla Chiesa di Santa Croce dei Lucchesi e dalla via dei Lucchesi.
Art. 2
Nella. separazione dalla, tenuta di Castelporziano dei terreni attualmente affittati, ai sensi dell'art. 1 della legge, sara' provveduto, a cura del funzionario indicato dall'art. 13 della legge stessa, alle delimitazioni li confine e a quanto occorra per l'attuazione della separazione e per assicurare la continuita' del fondo ed evitare pregiudizio alla conservazione del patrimonio forestale e faunistico.
Art. 3
La Commissione prevista dall'art. 7 della legge ha sede presso la Presidenza della Repubblica.
Art. 4
Col decreto di nomina della Commissione si provvede anche alla nomina dei membri supplenti, osservando la procedura stabilita per la nomina dei membri effettivi.
Art. 5
I trasferimenti presso Amministrazioni dello Stato e i collocamenti a riposo previsti dagli articoli 5 e 6 della legge, sono disposti previo parere della Commissione.
Art. 6
La Commissione forma distinti elenchi per il personale di ruolo che essa ritiene possa essere trasferito presso il Segretariato generale, o passare alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato indicate specificatamente, ovvero essere collocato a riposo. Gli elenchi vengono presentati al Segretario generale, che propone al Presidente della Repubblica i decreti di trasferimento presso il Segretariato generale e di collocamento a riposo, e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elenco del personale da trasferire presso Amministrazioni dello Stato. La Presidenza del Consiglio richiede alle Amministrazioni indicate dalla Commissione il parere prescritto dall'ultimo comma dell'art. 7 della legge e forma gli elenchi definitivi per i trasferimenti presso Amministrazioni dello Stato.
Art. 7
I ruoli transitori previsti dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge sono istituiti con decreto Presidenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro interessato, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei Ministri. I trasferimenti del personale in detti ruoli sono disposti con decreto Ministeriale. La liquidazione del trattamento di quiescenza e' fatta dal Segretariato generale, secondo le disposizioni riguardanti il personale della cessata Amministrazione della Real Casa.
Art. 8
La Commissione provvede alla formazione di distinti elenchi per il personale non di ruolo da trasferire presso il Segretariato generale o alle dipendenze di Amministrazioni dello Stato, ovvero da licenziare. Gli elenchi sono presentati al Segretario generale, che propone al Presidente della Repubblica i decreti di trasferimento presso il Segretariato generale e di licenziamento, e trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'elenco del personale da trasferire presso Amministrazioni dello Stato. Per il personale da trasferire ad Amministrazioni dello Stato la Presidenza del Consiglio promuove la deliberazione della Commissione istituita dall'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207. I trasferimenti sono disposti nelle forme previste dal citato decreto legislativo osservando le disposizioni del terzo comma dell'art. 10 del decreto medesimo. La liquidazione delle indennita' di licenziamento e' fatta dal Segretariato generale, con l'osservanza, delle disposizioni vigenti per il corrispondente personale civile non di ruolo statale.
Art. 9
Per il personale di ruolo e non di ruolo trasferito al Segretariato generale o ad Amministrazioni dello Stato, il servizio prestato presso la cessata Amministrazione della Real Casa e alle dipendenze del commissario previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1946, n. 3, e del Segretariato generale a norma del secondo comma dell'art. 8 della legge, e' considerato a tutti gli effetti come servizio prestato rispettivamente al Segretariato generale o alle Amministrazioni dello Stato. Il personale trasferito nei ruoli del Segretariato generale e in quelli transitori di Amministrazioni dello Stato, e' collocato nei ruoli medesimi nello stesso gruppo, con lo stesso grado e con l'anzianita' di grado posseduta all'atto del trasferimento. La disposizione del comma precedente non si applica al personale subalterno. Questo, qualora, a seguito dell'inquadramento, venga a percepire uno stipendio inferiore a quello gia' goduto, conserva la, differenza a titolo di assegno personale utile a pensione e da assorbirsi nei successivi aumenti.
Art. 10
Il servizio non di ruolo prestato presso gli uffici del Capo dello Stato prima dell'istituzione del Segretariato generale, da personale assunto dopo il 30 giugno 1946 e mantenuto in servizio dal Segretariato stesso, e' considerato a tutti gli effetti, come prestato al detto Segretariato.
Art. 11
Con effetto dal primo mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, tutte le pensioni e gli annessi assegni di caroviveri liquidati successivamente al 31 ottobre 1921 dalla cessata Amministrazione della Real Casa passano a carico dello Stato, e il relativo onere grava sullo Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Sono del pari poste a carico dello Stato, con imputazione al predetto stato di previsione della spesa, le pensioni e gli annessi assegni di caroviveri da liquidarsi ai termini dell'ultimo comma del precedente art. 7, nonche' quelle che saranno successivamente liquidate dal Segretariato generale fin quando non sara', emanata la legge speciale prevista dal secondo comma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1948, n. 1077. Il fondo pensioni degli impiegati della cessata Amministrazione della Real Casa e' versato all'Erario, nella consistenza risultante alla data indicata nel primo comma.
Art. 12
Per la ricognizione e la conservazione dei beni previsti dall'art. 13 della legge, si osservano le disposizioni vigenti per i beni appartenenti al patrimonio dello Stato.
Art. 13
L'Amministrazione della Presidenza della Repubblica e' autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 14
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato atta Corte dei conti, addi' 14 luglio 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 25. - FRASCA
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