LEGGE 30 giugno 1949, n. 415
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concesso all'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di L. 650.000.000. Detto contributo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1948-49.
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