LEGGE 1 luglio 1949, n. 416

Type Legge
Publication 1949-07-01
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla, data del verbale di irreperibilità. In caso di successiva accertata reperibilità, sono reiscritti nei ruoli, con il proprio grado e la propria anzianità, anche eventualmente in eccedenza, salvo il riassorbimento della eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza, nel grado. Qualora, invece, risultino prigionieri di guerra sono collocati in aspettativa, per prigionia di guerra a norma delle vigenti disposizioni. Agli ufficiali internati si applicano le disposizioni relative ai prigionieri di guerra.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.