LEGGE 1 luglio 1949, n. 417

Type Legge
Publication 1949-07-01
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'art. 219 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è così modificato: "Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, ove non sia altrimenti disposto, sono punite con l'ammenda da lire quattromila a lire duecentomila. "La stessa pena è comminata per la violazione delle norme del regolamento per la esecuzione di questa legge". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - TUPIMI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA - PACCIARDI - SEGNI - CORBELLINI - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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