LEGGE 1 luglio 1949, n. 418
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il rimborso delle obbligazioni, non ancora estratte, di cui al prestito-lotteria, concesso con la legge 19 giugno 1902, n. 233, a favore della Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai - ora Istituto nazionale della previdenza sociale - e della Società "Dante Alighieri", che doveva aver termine il 31 dicembre 1954, è anticipato alla prima scadenza semestrale dopo la pubblicazione della presente legge. Le obbligazioni senza premio e quelle con premio, secondo gli importi fissati nel piano di ammortamento, approvato col regio decreto 5 gennaio 1905, saranno determinate mediante estrazione, da effettuarsi alla scadenza anticipata come sopra.
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