LEGGE 8 luglio 1949, n. 421
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le seguenti variazioni: a) in aumento: Cap. n. 37. - Imposta sui redditi di ricchezza Mobile . . . . . . . . . . . . . L. 8.000.000.000 Cap. n. 38. - Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo . . . . . L. 3.000.000.000 Cap. n. 44. - Imposta di registro . . . . . . . L. 3.600.000.000 Cap. n. 45. - Imposta generale sull'entrata, ecc. L. 2.500.000.000 Cap. n. 46. - Tassi di bollo . . . . . . . . . L. 2.000.000.000 Cap. n. 47. - Imposta in surrogazione del registro e del bollo . . . . . . . . . . . L. 1.000.000.000 Cap. n. 49. - Imposta ipotecaria. . . . . . . . L. 1.800.000.000 Cap. n. 69. - Imposta sulla fabbricazione degli Spiriti. . . . . . . . . . . . . . L. 1.000.000.000 Cap. n. 71. - Imposta sulla fabbricazione dello zucchero . . . . . . . . . . L. 4.000.000.000 Cap. n. 78. - Imposta sulla fabbricazione dei filati, ecc. . . . . . . . . . . . L. 3.500.000.000 Cap. n. 80. - Imposta sul consumo del caffè, ecc. L. 1.000.000.000 Cap. n. 84. - Sovraimposta di confine (esclusa la sovrimposta sugli olii minerali, ecc.) . . . . . . . . . L. 1.000.000.000 Cap. n. 86. - Diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione, ecc. . L. 8.000.000.000 Cap. n. 90. - Proventi del Monopolio di vendita delle pietrine focaie, ecc. . . . L. 1.000.000.000 Cap. n. 227. - Imposta straordinaria sui profitti di guerra, ecc. . . . . . . . . . L. 1.000.000.000 Cap. n. 228. - Entrate derivanti dall'avocazione allo Stato dei profitti eccezionali di contingenza, ecc. . . . . . . L. 500.000.000 Totale degli aumenti L. 42.900.000.000 b) in diminuzione: Cap. n. 48. - Sovrimposta di negoziazione. ecc. L. 10.000.000.000 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei (decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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