LEGGE 8 luglio 1949, n. 429

Type Legge
Publication 1949-07-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Nel bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1948-49 sono introdotte le seguenti variazioni: ENTRATA: In aumento: Cap. n. 5. - Proventi industriali della vendita dei sali, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 345.000.000 SPESA: In aumento: Cap. n. 13. - Compensi e premi ad personale di ruolo e non di ruolo, ecc. delle Aziende dei Monopoli di Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 90.000.000 Cap. n. 14. - Compensi e premi al personale salariato, ecc. delle Aziende dei Monopoli di Stato. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 180.000.000 Cap. n. 20. - Spese per partecipazione ad esposizioni, ecc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 73.000.000 Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 345.000.000 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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