DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1949, n. 436
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 28 febbraio 1949, n. 43, concernente provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, contenente norme integrative e complementari della legge 28 febbraio 1949, n. 43, suddetta;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
CAPO I Organi del piano di costruzione.
Art. 1
Il Comitato di attuazione del piano settennale previsto dall'art. 1 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, ha il compito: 1) di presiedere all'impiego dei fondi raccolti; 2) di predisporre i piani tecnico-finanziari per la costruzione degli alloggi per i lavoratori; 3) di determinare i tipi e i criteri generali di costruzione; 4) di stabilire i sistemi di ripartizione delle abitazioni da costruire in relazione al territorio nazionale e alle categorie interessate; 5) di stabilire direttive generali per le assegnazioni degli alloggi e per i relativi ammortamenti. Esso ha inoltre la vigilanza generale sull'attuazione, da parte della Gestione "Ina-Casa", dei piani indicati al n. 2 del precedente comma e sull'applicazione delle norme di cui ai nn. 3, 4 e 5 del comma stesso.
Art. 2
Il Comitato di attuazione provvede altresi': 1) a predisporre la relazione per la presentazione al Ministro per il tesoro del bilancio annuale della Gestione "Ina-Casa"; 2) ad indicare alla Gestione "Ina-Casa" gli Enti cui debba essere affidata l'esecuzione delle costruzioni secondo i piani predisposti, nonche' a stabilire il costo massimo per vano e la ripartizione delle costruzioni stesse fra i singoli Enti prescelti; 3) a stabilire annualmente il termine entro il quale devono essere presentate le richieste delle aziende e delle cooperative per la costruzione diretta di case, rispettivamente per i propri dipendenti e soci, ed a decidere relativamente alle richieste medesime; 4) ad indicare le costruzioni che dovranno essere eseguite direttamente dalla Gestione "Ina-Casa"; 5) a stabilire, all'inizio di ciascun anno, il termine per la presentazione delle domande di prenotazione degli alloggi da assegnare con promessa di vendita; 6) a stabilire a quali enti debba essere affidata l'amministrazione degli alloggi destinati alla locazione; 7) a deliberare in merito all'amministrazione degli alloggi costruiti dalle aziende ed assegnati in locazione, in caso di irregolare o insufficiente funzionamento dei Comitati misti previsti dall'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43; 8) ad approvare le convenzioni per il trasferimento della proprieta' degli alloggi destinati alla locazione agli Enti indicati nel primo comma dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1949, n. 43; 9) ad esaminare e decidere i ricorsi in via amministrativa presentati dai lavoratori; 10) a deliberare la emissione delle obbligazioni previste dall'art. 21 della legge 28 febbraio 1949, n. 43. Il Comitato di attuazione interviene, infine, nelle convenzioni per il regolamento dei rapporti fra il Comitato stesso, la Gestione "Ina-Casa" e l'istituto nazionale delle assicurazioni.
Art. 3
Il Comitato di attuazione ha sede in Roma, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 4
Il presidente del Comitato di attuazione: a) convoca e presiede il Comitato di attuazione e fissa altresi' l'ordine del giorno delle singole riunioni; b) rappresenta il Comitato di attuazione nei rapporti con le Amministrazioni chiamate a vigilare sull'attuazione della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonche' in tutti i rapporti con la Gestione "Ina-Casa", con gli Enti incaricati di funzioni previste dalla legge medesima e con i terzi; c) partecipa, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa".
Art. 5
Il Comitato di attuazione e' convocato dal presidente o, in sua assenza od impedimento, dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, almeno una volta ogni tre mesi. Il Comitato e' altresi' convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale o dalla meta' dei suoi componenti con la espressa indicazione degli argomenti di cui si propone la discussione. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti piu' uno, ivi compreso il presidente o chi lo sostituisce. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Art. 6
Le funzioni di segretario del Comitato di attuazione sono espletate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da nominarsi con decreto del Ministro. Il segretario interviene alle sedute del Comitato, redige i verbali delle adunanze, li firma unitamente al presidente e ne rilascia copia ed estratti. Al segretario e' affidata altresi' la tenuta del libro dei verbali delle adunanze. Per l'espletamento delle funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative e dal presente decreto, il Comitato si avvale di un ufficio di segreteria il cui personale e' fornito dall'"Ina-Casa" nel numero e nelle persone indicati dal presidente del Comitato stesso.
Art. 7
La Gestione "Ina-Casa" ha propria personalita' giuridica ed e' sottoposta alla vigilanza, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita direttamente o a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Sono organi della. Gestione "Ina-Casa": 1) il presidente; 2) il Consiglio direttivo; 3) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8
Il presidente della Gestione "Ina-Casa": a) convoca e presiede il Consiglio direttivo e fissa altresi' l'ordine del giorno delle singole riunioni; b) ha la legale rappresentanza della Gestione "Ina-Casa", dinanzi a qualsiasi autorita' giudiziaria ed amministrativa e di fronte ai terzi; c) sottoscrive i contratti e gli atti di qualsiasi specie, rilascia procure generali e speciali, anche ad estranei alla. Gestione "Ina-Casa", conferisce i mandati alle liti innanzi a qualsiasi autorita' giudiziaria ed amministrativa; d) esercita tutte le altre funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative e complementari della, legge stessa e dal presente decreto. Il presidente del Consiglio direttivo partecipa alle riunioni del Comitato di attuazione, senza diritto a voto. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le facolta' ad esso conferite sono esercitate dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in seno al Consiglio direttivo.
Art. 9
Il Consiglio direttivo ha il compito: 1) di deliberare il bilancio della gestione da presentare entro il 15 ottobre di ogni anno al Comitato di attuazione unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti; 2) di regolare i rapporti tra la Gestione "Ina-Casa" e Istituto nazionale delle assicurazioni dando mandato al presidente di sottoscrivere le relative convenzioni. Per la esecuzione dei piani di costruzione predisposti dal Comitato di attuazione, il Consiglio direttivo: 1) assegna l'esecuzione dei lavori agli enti e alle aziende e cooperative, indicati dal Comitato di attuazione, approvandone i progetti e determinandone le condizioni, i termini e le modalita'; 2) stabilisce i capitolati di appalto per l'esecuzione dei lavori ed approva i collaudi a costruzioni ultimate nonche' decide in merito agli incarichi da conferire per la progettazione, la direzione, la sorveglianza dei lavori e per i collaudi stessi; 3) promuove le dichiarazioni di pubblica utilita' e l'esproprio di aree necessarie alle costruzioni; 4) delibera la sostituzione della Gestione "Ina-Casa" alle aziende o cooperative nella esecuzione delle costruzioni che le aziende o cooperative non abbiano portato a termine nei limiti di tempo stabiliti. Il Consiglio direttivo e' soggetto alla vigilanza generale del Comitato di attuazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto.
Art. 10
Il Consiglio direttivo ha altresi' il compito: 1) di determinare la procedura da seguire per le prenotazioni degli alloggi con promessa di vendita ed i termini e la procedura per le domande d'affitto; 2) di determinare le condizioni e modalita' per i contratti inerenti al funzionamento della Gestione ed in particolare per i contratti per l'assegnazione degli alloggi con promessa di vendita, ed in locazione e per quelli conseguenti ai riscatti anticipati ed alle cessioni di cui agli articoli 14, ultimo comma, e 15 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, nonche' per quelli inerenti all'amministrazione degli alloggi da parte degli Enti e da parte dei Comitati misti di cui al primo comma dell'art. 19 e all'ultimo comma dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1949, n. 43; 3) di deliberare la concessione di finanziamenti in base agli stati di avanzamento dei lavori e di approvare i regolamenti finali dei conti; 4) di predisporre le convenzioni per il trasferimento in proprieta' degli alloggi al termine della Gestione "Ina-Casa"; 5) di concedere eventuali dilazioni nei pagamenti delle rate dovute dagli assegnatari degli alloggi e di emettere la dichiarazione di decadenza dall'assegnazione nei casi di morosita' e negli altri casi previsti dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, e dalle norme integrative della legge stessa; 6) di determinare ogni anno la quota proporzionale delle spese della Gestione "Ina-Casa" da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi con promessa di vendita; 7) di approvare il regolamento tipo per l'amministrazione degli alloggi assegnati con promessa di vendita; 8) di deliberare sull'organizzazione dei servizi, nonche' sulle modalita' di assunzione e sul trattamento economico del personale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340. Il Consiglio direttivo decide anche in merito alle richieste delle aziende e delle cooperative per la sospensione del versamento dei contributi e per le riscossioni dirette, nonche' in merito alla eventuale revoca delle sospensioni o riscossioni dirette precedentemente autorizzate. Spetta infine al Consiglio direttivo di formulare proposte al Comitato di attuazione in merito alla emissione delle obbligazioni di cui al n. 10 del primo comma dell'art. 2 del presente decreto, nonche' in merito a tutte le operazioni inerenti e conseguenti, ivi comprese quelle per il collocamento, l'amministrazione e l'ammortamento.
Art. 11
Il Consiglio direttivo e' convocato dal presidente al meno una volta al mese. Esso e' altresi' convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dal Comitato di attuazione, dalla meta' dei componenti del Consiglio stesso e dal Collegio dei revisori dei conti. Per la validita' delle riunioni e delle deliberazioni valgono le norme stabilite dall'art. 5 del presente decreto. La prima adunanza Consiglio direttivo e' indetta a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per la elezione del presidente, che ha luogo a maggioranza di voti.
Art. 12
Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo sono esercitate da un funzionario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, da nominarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione del Consiglio stesso. Il segretario interviene alle sedute del Consiglio direttivo, redige i verbali delle adunanze e li firma unitamente al presidente. Al segretario e' affidata la tenuta del libro dei verbali. Le copie e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio direttivo della Gestione "Ina-Casa" sono firmati dal segretario e dal presidente e si presumono conformi all'originale nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio.
Art. 13
Il Collegio dei revisori dei conti adempie alle funzioni demandategli dalla legge 28 febbraio 1949, n. 43, dalle norme integrative della legge stessa e dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili. In particolare, esso: 1) controlla la Gestione "Ina-Casa" e vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari relative; 2) controlla l'esatto adempimento delle convenzioni che regolano i rapporti fra il Comitato di attuazione, la Gestione "Ina-Casa" e l'Istituto nazionale delle assicurazioni; 3) controlla l'esatta tenuta delle scritturazioni contabili; 4) predispone entro il 15 ottobre di ogni anno la propria relazione sul bilancio della Gestione, attestando la veridicita' dei dati esposti e l'osservanza delle norme di legge. I revisori dei conti durano in carica per un triennio, allo scadere del quale cessano dalle loro funzioni anche i revisori nominati nel corso del triennio stesso.
Art. 14
Allo scopo di raccogliere ed elaborare dati, di effettuare ricerche e studi, nonche' dare parere sui criteri generali e sulla realizzazione concreta dei piani di costruzione, i presidenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo potranno avvalersi di una Commissione tecnico-consultiva composta da due a sei esperti scelti, in misura paritetica, da ciascuno dei due organi al di fuori degli organi stessi e degli enti o persone che partecipano alle costruzioni del piano. Alla Commissione predetta e' deferito il compito di dare parere sui singoli progetti di costruzione.
Art. 15
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede a richiedere, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli ingegneri liberi professionisti, nonche' alle organizzazioni cooperativistiche la designazione dei rappresentanti delle medesime. Le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei liberi professionisti sono richieste, per ciascuna categoria interessata, alle esistenti organizzazioni sindacali in misura che tenga conto della loro importanza, numerica. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede altresi' a richiedere ai Ministeri interessati la designazione dei rispettivi rappresentanti. Ove le designazioni dei rappresentanti indicati nel primo comma del presente articolo non vengano fatte nel termine di quindici giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede alla scelta di ufficio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 16
I componenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo, durano in carica sette anni e possono essere sostituiti. Essi possono presentare le dimissioni dall'incarico; queste pero' non hanno effetto fino a quando non siano accettate. L'accettazione delle dimissioni e la dichiarazione di decadenza prevista dall'art. 17 del presente decreto hanno luogo nella stessa forma stabilita per la nomina. Nel caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o decadenza, la nomina del successore avviene per un tempo uguale a quello in cui sarebbe restata in carica la persona sostituita.
Art. 17
I membri del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo che non intervengano a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio. Il presidente provvede ad informare dell'assenza ingiustificata il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 18
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' stabilita la misura delle indennita' spettanti al presidente del Comitato di attuazione, al presidente del Consiglio direttivo e ai revisori dei conti. Ai componenti del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo non e' dovuto alcun compenso fisso. Ad essi e' corrisposto, per ogni riunione, un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro. Ai componenti che abbiano l'ordinaria residenza fuori di Roma spetta il trattamento di missione per recarsi alle riunioni, nella misura inerente al grado rivestito, se dipendenti statali, o inerente al 4° grado statale, se estranei all'Amministrazione dello Stato. Al segretario del Comitato di attuazione ed al segretario del Consiglio direttivo sono corrisposte indennita' mensili, in aggiunta allo stipendio percepito dalle Amministrazioni cui appartengono, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, su proposta rispettivamente del Comitato di attuazione e del Consiglio direttivo.
CAPO II Esercizio finanziario e contributi per il piano.
Art. 19
L'esercizio finanziario della Gestione "Ina Casa" ha inizio col 1 luglio di ogni anno e si chiude al 30 giugno dell'anno successivo. Limitatamente alla prima attuazione, l'esercizio finanziario ha inizio con il 1 aprile 1949 e si chiude con il 30 giugno dello stesso anno. Il bilancio annuale e' predisposto a cura della Gestione "Ina Casa" e presentato al Consiglio direttivo per l'esame e la deliberazione.
Art. 20
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