LEGGE 12 luglio 1949, n. 440
La Camera di deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Ai concorsi banditi da parte del Ministro per la grazia e giustizia per i posti da ufficiale giudiziario accantonati a sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dal suddetto regio decreto, purchè abbiano a suo tempo presentato domanda documentata di partecipare al concorso bandito con decreto Ministeriale 22 ottobre 1941 o non abbiano potuto presentarla per essersi trovati nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, art. 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 luglio 1949 EINAUDI Da GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli - GRASSI
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