LEGGE 14 giugno 1949, n. 446
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, è sostituito dal seguente: "L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può conseguire la promozione se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado: generale di divisione: un anno; generale di brigata o maggiore generale: un anno; colonnello: tre anni; tenente colonnello: due anni; maggiore: tre anni; capitano: sette anni; tenente: sei anni. Per il tenente ed il maggiore che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, i suddetti periodi sono ridotti di un anno per i maggiori, di un anno per i tenenti, di due anni per i tenenti medici".
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