LEGGE 16 giugno 1949, n. 447
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. A decorrere dal 1 luglio 1948, è elevato a L. 800.000 il limite di spesa annuo previsto dall'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, aumentato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 572, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia. Alla relativa maggiore spesa si fari fronte con i fondi stanziati al capitolo 99 dello stato di previsione del Ministero dalla difesa per l'esercizio 1948-49 ed al corrispondente capitolo degli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addì 16 giugno 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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