LEGGE 26 luglio 1949, n. 448
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fino al 31 dicembre 1954: il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali, parlati in lingua italiana, di lunghezza superiore ai mille metri, è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di L. 2.500.000 per ciascun film, da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, contro il rilascio di apposito buono. Per i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai mille metri, anche se già muniti del nulla osta di proiezione in pubblico, dovrà essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, un versamento di L. 1.000.000, se i film siano stati sdoganati tra il 1 gennaio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tali effetti è considerata la data di sdoganamento risultante dalla bolletta di importazione della copia necessaria al perfezionamento del doppiaggio del film. Qualora sia stato già rilasciato il nulla osta di proiezione in pubblico, i versamenti di cui al comma precedente debbono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento il nulla osta è revocato.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.