LEGGE 27 luglio 1949, n. 449
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La disposizione contenuta nell'art. 67 del vigente testo unico sull'istruzione superiore è sostituita dalla seguente: "Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facoltà interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile".
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