LEGGE 1 agosto 1949, n. 453
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le provvidenze a favore dei profughi di cui al decreto legislativo 19 aprile 1948, 1.556, modificato dalla legge 1 marzo 1949, n. 51, sono prorogate fino al 31 dicembre 1949, salvo l'aumento del sussidio per i profughi che non usufruiscono del trattamento vittuario a L. 125 per i capi famiglia e L. 100 per i familiari a carico.
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