LEGGE 12 luglio 1949, n. 460
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza, mediante il sistema della concessione, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137, quando si tratti di opere la cui spesa, determinata dal relativo progetto di massima o esecutivo, superi l'importo di lire trenta milioni. La stessa facoltà è consentita all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) per la costruzione e sistemazione di strade ed autostrade statali. Il limite per gli impegni da assumere per la corresponsione di annualità trentennali al saggio ufficiale di sconto aumentato di non più dell'1 per cento è stabilito: a) per il Ministero dei lavori pubblici, lire tre miliardi e 800.000.000 b) per l'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali, lire 100.000.000.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.