LEGGE 8 luglio 1949, n. 463

Type Legge
Publication 1949-07-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 15 settembre 1946 n. 622, è sostituito dai due comma seguenti: "È riservata allo Stato, salvo concessione, la pubblicità sugli spazi disponibili degli stampati, moduli, carte valori e relativi margini, pubblicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nonchè sulle pareti, vetrine ed altre superfici degli stabilimenti del Ministero stesso e in genere in tutte le cose di pertinenza del medesimo, comprese le cassette postali di impostazione. Il divieto di pubblicità previsto dal comma precedente permane per i privati anche dopo l'acquisto, per qualsiasi uso, degli oggetti postali ai quali il divieto stesso si riferisce". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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