LEGGE 8 luglio 1949, n. 464

Type Legge
Publication 1949-07-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I primi due commi dell'art. 1 dell'allegato n. 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 4 ottobre 1947, n. 1182, sono sostituiti dai seguenti: "Tranne quanto disposto nel comma successivo, al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono applicabili le indennità di missione e di trasferimento stabilite per il personale delle Amministrazioni dello Stato. Il trattamento di missione per gli agenti e per i salariati, temporanei e giornalieri, addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche, è stabilito nel modo seguente: 1. - Per le missioni effettuate fuori della circoscrizione del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di appartenenza, sono applicabili le norme e le aliquote vigenti per il personale delle Amministrazioni dello Stato. 2. - Per le missioni effettuate nella circoscrizione del predetto Circolo: a) per assenze dalla residenza di oltre 24 ore: agenti di ruolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1090 agenti non di ruolo ed operai . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1000 b) indennità di sola pernottazione: agenti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 690 agenti non di ruolo ed operai. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 625 c) diaria per assenze dalla residenza da un minimo di otto ore ad un massimo di dieci ore, compreso il tempo impiegato per il viaggio: agenti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 agenti non di ruolo ed operai. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 375 Per le assenze eccedenti le dieci ore, gli agenti ed operai predetti percepiranno la diaria sopra stabilita e inoltre, limitatamente alla eccedenza, la indennità per servizio straordinario, prevista dalle norme vigenti; d) indennità per lavori in sede, di cui al regio decreto 14 novembre 1913, n. 1515, e per quelli relativi alla costruzione, trasformazione e adattamento di mobili e materiali: agenti di ruolo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 agenti non di ruolo ed operai specializzati. . . . . . . . . . L. 250 operai manovali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 150 e) indennità per percorrenze effettuate con mezzi forniti dalla Amministrazione: agenti ed operai . . . . . . . . . . . . . . . . lire 1 a chilometro; f) indennità per percorrenze a piedi: agenti ed operai. . . . . . . . . . . . . . . . lire 6 a chilometro".

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