LEGGE 29 luglio 1949, n. 467
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dal 1 aprile 1948 l'indennità militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente misura lorda mensile:
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| Celibi | Ammogliati
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Ufficiali: | |
Maggiore | L. 9.300 | L. 12.400
Capitani | L. 5.800 | L. 10.000
Tenenti e sottotenenti | L. 5.300 | L. 9.250
Sottufficiali: | |
Marescialli maggiori | L. 4.600 | L. 8.050
Marescialli capi | L. 4.400 | L. 7.700
Marescialli ordinari | L. 4.300 | L. 7.500
Brigadieri | L. 2.350 | L. 3.900
Vicebrigadieri | L. 2.200 | L. 3.650
L'indennità mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie è fissata nella misura di L. 1200 nette.
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