LEGGE 29 luglio 1949, n. 467

Type Legge
Publication 1949-07-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

A decorrere dal 1 aprile 1948 l'indennità militare da corrispondersi agli ufficiali ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia è stabilita nella seguente misura lorda mensile:

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| Celibi | Ammogliati

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Ufficiali: | |

Maggiore | L. 9.300 | L. 12.400

Capitani | L. 5.800 | L. 10.000

Tenenti e sottotenenti | L. 5.300 | L. 9.250

Sottufficiali: | |

Marescialli maggiori | L. 4.600 | L. 8.050

Marescialli capi | L. 4.400 | L. 7.700

Marescialli ordinari | L. 4.300 | L. 7.500

Brigadieri | L. 2.350 | L. 3.900

Vicebrigadieri | L. 2.200 | L. 3.650

L'indennità mensile da corrispondere con le norme vigenti, per il pagamento della paga, alle guardie scelte ed alle guardie è fissata nella misura di L. 1200 nette.

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