LEGGE 29 luglio 1949, n. 469
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sino a tutto il 30 giugno 1950 non si applica la sovrimposta di negoziazione sui titoli azionari di cui all'art. 17 del testo unico approvato con il regio decreto 9 marzo 1942, n. 357, e successive modificazioni, ripristinata col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 154, e successive modificazioni.
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