LEGGE 29 luglio 1949, n. 470

Type Legge
Publication 1949-07-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. È estesa dal 1 gennaio 1940 fino al 31 dicembre 1950 l'efficacia del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 settembre 1947, n. 1385, recante proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti. È altresì estesa dal 1 gennaio 1949 al 31 dicembre 1950 l'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 11 marzo 1941, n. 178, limitatamente alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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