LEGGE 29 luglio 1949, n. 471
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I maestri direttori dei Corpi musicali della Marina e dell'Aeronautica conseguono l'avanzamento al grado di capitano al compimento del periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per avere diritto allo stipendio massimo di tenente. Restano ferme le norme vigenti in materia di trattamento economico e di collocamento a riposo dei suddetti maestri direttori. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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