LEGGE 29 luglio 1949, n. 472
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È concesso un assegno, una volta tanto, di L. 20.000 nette a favore di coloro che al 1 marzo 1949 siano titolari di una pensione di guerra di prima categoria con annesso un assegno di superinvalidità, a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.
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