La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Ente nazionale per le Tre Venezie, gli Enti di colonizzazione, i Consorzi di bonifica integrale, nonchè le società costituite da tali Enti, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e tutti gli altri Enti pubblici sono ammessi a godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 21 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per le vendite di terreni effettuate anche se in tutto o in parte con pagamenti rateali, a favore di coltivatori diretti o loro cooperative, per la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi ed entro i termini previsti dal citato decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114. Sono estese a dette vendite e agli atti e formalità concernenti le vendite stesse e la eventuale rateazione del pagamento del prezzo di acquisto le disposizioni di cui all'art. 21, primo comma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonchè quelle di cui al regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, alla legge 30 maggio 1932, n. 635, e successive modificazioni.