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LEGGE 29 luglio 1949, n. 474

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Agli istituti di credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento autorizzati, entro limiti determinati, ed emettere cartelle ed obbligazioni, è consentita l'emissione fino a venti volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonchè delle riserve. Raggiunto il limite di cui al comma precedente, gli Istituti possono chiedere, con motivata domanda illustrativa del lavoro compiuto, un ulteriore aumento del limite fino a trenta volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione nonchè delle riserve. L'autorizzazione relativa è concessa con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Sono computate agli effetti dei limiti come sopra fissati le cartelle od obbligazioni comunque emesse, anche se non poste effettivamente in circolazione. Non sono computate agli effetti dei limiti come sopra fissati le cartelle od obbligazioni emesse anteriormente al 31 dicembre 1943 per il loro importo residuo.