LEGGE 3 agosto 1949, n. 475
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la corresponsione di speciali compensi al personale amministrativo, d'ordine e di servizio, centrale e provinciale dipendente dal Ministero del tesoro o comunque ivi in servizio, al personale della Corte dei conti, delle Ragionerie centrali, degli Uffici regionali di riscontro delle regioni, delle Ragionerie, dei Provveditorati regionali delle opere pubbliche, purchè appartengano al ruolo della Ragioneria generale (con esclusione di coloro che godono di altre indennità, assegni, diritti, proventi, compensi speciali a carattere continuativo o periodico, comunque denominati, anche se non gravanti sul bilancio dello Stato), da erogare nel secondo semestre dell'anno 1949 in relazione ad eccezionali prestazioni di lavoro, è autorizzata la spesa di lire 278.000.000 da stanziare in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.
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