LEGGE 3 agosto 1949, n. 476
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le disposizioni contenute nella legge 18 agosto 1948, n. 1140, e negli articoli 4 e 5 della legge 3 giugno 1949, n. 321, si applicano per l'annata, agraria 1948-49. La riduzione di fitto del trenta per cento si applica negli stessi casi dell'annata 1947-48, anche se è cessato l'ammasso dei prodotti a cui il fitto si riferisce.
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