LEGGE 30 giugno 1949, n. 477

Type Legge
Publication 1949-06-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il presidente del tribunale nella cui giurisdizione è situata una sede secondaria, filiale, agenzia, rappresentanza o stabilimento di una, società avente sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità, ovvero, in mancanza, il presidente del tribunale di Roma può, nel caso in cui la maggioranza dei soci abbia la cittadinanza italiana e risieda in Italia o la maggioranza del capitale appartenga a cittadini italiani, autorizzare la convocazione dell'assemblea, in una località diversa, da quella in cui è stabilita la sede sociale o nella quale per atto costitutivo o statuto debba farsi tale convocazione, su richiesta motivata degli organi sociali che, secondo l'atto costitutivo o lo statuto, hanno il potere di convocare l'assemblea. Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo adottate dalle assemblee delle società di cui al comma precedente debbono essere depositate e iscritte presso la cancelleria del tribunale della località in cui l'assemblea si è riunita.

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