LEGGE 1 agosto 1949, n. 482
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'imposta generale sull'entrata non si applica sulle fatture rilasciate da stabilimenti tipografici per la composizione e la stampa dei giornali e di altri periodici aventi carattere politico o sindacale o culturale. Gli atti e contratti per la composizione e la stampa dei giornali quotidiani e periodici di cui al comma precedente, ove siano soggetti a registrazione, scontano l'imposta fissa di registro.
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