LEGGE 29 luglio 1949, n. 486
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In attesa che venga attribuita la quota dei tributi erariali a favore della "Valle d'Aosta", ai sensi dell'art. 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è autorizzata la assegnazione, a favore della stessa, di un contributo statale straordinario di 585 milioni per l'anno 1948, comprensivo del fabbisogno per la integrazione dei bilanci, per il medesimo anno, dei Comuni e degli Enti comunali di assistenza inclusi nella circoscrizione nella Regione autonoma.
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