LEGGE 29 luglio 1949, n. 487

Type Legge
Publication 1949-07-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia stato dichiarato dimissionario d'ufficio nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1492, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Al personale non di ruolo che sia stato licenziato nelle medesime condizioni si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Tali disposizioni non si applicano ai cottimisti, ai diurnisti, ai salariati giornalieri ed in generale a coloro che fossero stati assunti precariamente per servizi o lavori non aventi carattere di continuità. Le domande di cui all'art. 1, comma quarto, ed all'art. 3, comma primo, del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, debbono essere presentate dal personale suddetto entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre dalla data di rimpatrio. Le domande già prodotte sono ritenute valide.

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