LEGGE 3 agosto 1949, n. 489
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I cittadini italiani, residenti prima del 31 dicembre 1939 nei comuni di Sant'Orsola, Palù, Fierozzo, Frassilongo e Luserna, hanno diritto di riacquistare dalla Società fiduciaria germanica di liquidazione (D.A.T.) di Bolzano la proprietà dei beni immobili da essi rispettivamente ceduti a detta società. La riconsegna di tali beni immobili avverrà nello stato di fatto in cui essi si troveranno al momento della riconsegna stessa o in quello in cui essi si sono trovati nel momento in cui gli interessati ne hanno già preso possesso, senza che le eventuali mutazioni avvenute nella loro condizione diano titolo ad azione di qualsiasi natura. I contratti agrari in corso conservano i loro effetti. La Società fiduciaria germanica di liquidazione avrà diritto ad essere rimborsata del prezzo eventualmente pagato per l'acquisto, nonchè delle somme eventualmente versate per liberare gli immobili da ipoteche, canoni, censi, livelli ed, in genere, da diritti ed oneri reali, nonchè per il pagamento di tributi relativi al periodo anteriore alla data di acquisto ovvero posteriore alla ripresa di possesso degli interessati.
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