LEGGE 29 luglio 1949, n. 493
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, numero 103, e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.