LEGGE 29 luglio 1949, n. 498
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'art. 130 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con l'art. 23 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, è sostituito dal seguente: "Il sindaco e gli assessori che abbiano partecipato alle gestioni sulle quali il Consiglio comunale sia chiamato a deliberare, non possono presiedere le adunanze convocate per discutere e deliberare sul conto consuntivo o il rendiconto, previsto dall'art. 141, delle stesse gestioni. Il Consiglio elegge un presidente temporaneo". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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