LEGGE 29 luglio 1949, n. 499
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1923, numero 1043, è elevata a lire 100 giornaliere.
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