LEGGE 29 luglio 1949, n. 499

Type Legge
Publication 1949-07-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1923, numero 1043, è elevata a lire 100 giornaliere.

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