LEGGE 29 luglio 1949, n. 504
La Camera, dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1625, e' ratificato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con la seguente modifica: All'art. 1 alle parole: "di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1922, n. 1043" sono sostituite le parole: "di cui all'art. 8 della legge 23 luglio 1922, n. 1043".
EINAUDI DE GASPERI - TUPINI SCELBA - GRASSI - VANONI - PELLA - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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