LEGGE 29 luglio 1949, n. 507
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzate la spesa di lire 150 milioni, in aggiunta a quella di lire 280 milioni di cui all'arti 5, comma quarto, della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.
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