DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1949, n. 521
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 466;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto, con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero e per le finanze; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note fra l'Italia e la Gran Bretagna con allegato l'Accordo italo-britannico di pagamento in sterline, effettuato in Roma il 26 novembre 1948.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 26 novembre 1948.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - BERTONE - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 86. - CARLOMAGNO
Accordo - art. I
Accordo di pagamento fra l'Italia e la Gran Bretagna Roma, 26 novembre 1948 Signor Ambasciatore, In relazione alla Sua Nota odierna, ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano ha approvato l'intesa teste' raggiunta tra i rappresentanti italiani e britannici per abrogare l'Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline in data 17 aprile 1947, e per sostituirlo con un Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline, valido lino al 30 giugno 1949, le cui disposizioni sono contenute nell'allegato alla Nota di Vostra Eccellenza, e, nel testo italiano, in allegato alla presente. Pertanto ho l'onore di comunicare Vostra Eccellenza che la Sua Nota e la presente costituiscono un accordo fra i nostri due Governi in tale materia, il quale entra immediatamente in vigore. Con l'occasione, Signor Ambasciatore, ho l'onore di confermarLe i sensi della piu' alta considerazione. SFORZA A S.E. Sir Victor V. A. L. MALLET K. C. M. G., C. V.O. Ambasciatore di Sua Maesta' Britannica - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica IL Ministro per gli affari esteri SFORZA ALLEGATO Accordo italo-britannico di pagamenti in sterline Art. I i) Tutti i pagamenti commerciali e finanziari tra i residenti in Italia e i residenti negli "Scheduled Territories" debbono essere regolati in sterline. ii) I pagamenti dovuti a, oppure da, residenti negli "Scheduled Territories" che debbono necessariamente essere effettuati in lire, saranno regolati mediante l'acquisto o la vendita di sterline da parte dei residenti in Italia sulla base dei corsi quotati in conformita' con le disposizioni dell'art. II. iii) Tutti gli altri pagamenti espressi in monete che non siano la sterlina e la lira, i quali debbono essere regolati in sterline, dovranno essere convertiti e regolati in sterline sulla base dei tassi ufficiali di Londra.
Accordo - art. II
Art. II L'Ufficio italiano dei Cambi (d'ora innanzi indicato come l'"Ufficio"), nella sua qualita' di agente del Governo italiano, quotera' corsi di acquisto e di vendita della sterlina che saranno collegati ai corrispondenti corsi effettivi per il dollaro U.S. sulla base del tasso medio della Banca di Inghilterra per il dollaro U.S.
Accordo - art. III
Art. III Tutti i pagamenti in sterline ai residenti in Italia, che i residenti negli "Scheduled Territories" o in Paesi al di fuori degli "Scheduled Territories" sono autorizzati a fare all'Italia ai termini delle disposizioni di controllo valutario in vigore nel Regno Unito, dovranno essere fatti mediante accreditamento nei conti italiani.
Accordo - art. IV
Art. IV i) L'Ufficio dovra' sulla base dei corsi quotati in conformita' con le disposizioni dell'articolo II: a) acquistare, qualora richiesto, le sterline trasferite a credito di qualsiasi conto italiano contro pagamento del controvalore in lire; b) vendere a residenti in Italia le sterline a sua disposizione che possano occorrere per qualsiasi pagamento che i residenti in Italia sono autorizzati a fare a residenti negli "Scheduled Territories" ai termini delle disposizioni di controllo valutario in vigore di volta in volta in Italia. ii) Il Governo italiano non limitera' la disponibilita' delle lire derivanti da transazioni correnti consentite e spettanti a residenti negli "Scheduled Territories" al fine di effettuare pagamenti in favore di residenti in Italia.
Accordo - art. V
Art. V i) Il Governo del Regno Unito non limitera' la disponibilita' delle sterline esistenti a credito in qualsiasi conto italiano per trasferimenti ad altri conti italiani o a residenti negli "Schediuled Territories". ii) Il Governo del Regno Unito non limitera' le disponibilita' delle sterline a disposizione dell'Ufficio per fare pagamenti per transazioni correnti a residenti in quei Paesi fuori dell'Italia e degli "Scheduled Territories" quali potranno essere convenuti tra l'Ufficio e la Banca d'Inghilterra nella loro qualita' di agenti dei rispettivi Governi.
Accordo - art. VI
Art. VI Il Governo italiano non porra' restrizioni all'accettazione da parte di residenti in Italia di sterline provenienti da residenti negli "Scheduled Territories" e, per quanto riguarda transazioni correnti, di sterline provenienti da residenti in quei Paesi fuori dell'Italia e degli "Scheduled Territories" quali potranno essere convenuti tra l'Ufficio e la Banca di Inghilterra, nella loro qualita' di agenti dei rispettivi Governi.
Accordo - art. VII
Art. VII Le sterline detenute dall'Ufficio potranno essere tenute e investite soltanto nel modo che potra' essere convenuto con la Banca di Inghilterra.
Accordo - art. VIII
Art. VIII L'Ufficio e la Banca di Inghilterra, nella loro qualita' di agenti dei rispettivi Governi, si manterranno in contatto per esaminare tutte le questioni tecniche derivanti dal presente Accordo.
Accordo - art. IX
Art. IX L'Accordo tra il Governo italiano e il Governo del Regno Unito, relativo ai pagamenti in sterline, di cui allo scambio di lettere effettuato in Roma il 17 aprile 1947, viene abrogato.
Accordo - art. X
Art. X. Agli effetti del presente Accordo: a) l'espressione "Scheduled Territories" avra' il significato ad esso di volta in volta conferito dalle disposizioni della Legge sul controllo valutario (Exchange Control Act 1947) del Regno Unito; b) l'espressione "Italia" significhera' "la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino"; c) l'espressione "conto italiano" significhera' un conto di un residente in Italia che nel momento e' riconosciuto dalla Banca di Inghilterra come un conto italiano agli effetti del presente Accordo.
Accordo - art. XI
Art. XI Finche' non sara' istituita nel Territorio Libero di Trieste una moneta separata, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai residenti del Territorio Libero nello stesso modo che ai residenti in Italia subordinatamente, tuttavia, a qualsiasi accordo che potra' essere concluso tra l'Italia ed il Territorio Libero.
Accordo - art. XII
Art. XII Il presente Accordo, che e' suscettibile di revisione e adeguamento previe consultazioni tra i Governi contraenti, entrera' in vigore il 26 novembre 1948 e restera' in vigore fino al 30 giugno 1949. Esso potra' essere prorogato previa intesa tra i Governi contraenti.
Annex
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